I Reati Societari - Antiriciclaggio

Autoriciclaggio e false fatture (Cass. n. 2020/2019)

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Sussiste il delitto di autoriciclaggio nell’ipotesi in cui il fornitore emette fatture per operazioni inesistenti, alle quali segue un bonifico della società gestita dagli imputati, allorchè il denaro viene restituito in contanti agli imputati stessi (Cass., II, 25 ottobre 2019, n. 2020)?

La Cassazione ha fornito risposta positiva.

Nel caso in esame il provento della frode fiscale realizzata anche dall'imputato in favore di terzi, attraverso la creazione di società filtro cartiere che si interponevano con operazioni fittizie per consentire l'emissione di false fatture, è stato trasferito attraverso bonifici ad una ditta, simulando operazioni commerciali, con causali fittizie. La ditta ha restituito all’imputato gli importi in contante, così portando a compimento un'operazione che, mediante il trasferimento dei proventi illeciti in attività economiche, è stata ritenuta diretta a "ripulire" il denaro in questione.

La circostanza che le operazioni commerciali cui erano destinati i bonifici fossero simulate e non effettive non inficia la gravità indiziaria ed anzi è la conferma del carattere illecito dell'operazione, poiché l'incriminazione di cui all'art. 648 ter.1 c.p. ha lo scopo di impedire qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all'interno del circuito economico legale, finanziario ovvero imprenditoriale, al fine di ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito (e perciò punibile).