Corruzione internazionale e d.lg. 231: importante sentenza Appello Milano

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Corte di appello di Milano, Sez. II penale, Sent. 15 aprile 2020 (Ud. 15 gennaio 2020)

Numerosi spunti di interesse nella sentenza in esame resa su una nota vicenda che ha coinvolto due multinazionali italiane dell’energia per fatti di corruzione internazionale asseritamente commessi in Algeria.
Il reato è stato escluso e, di conseguenza, è venuta meno pure la condanna pronunciata in primo grado a carico di una delle due società.
[A proposito della sentenza di primo grado: il Tribunale di Milano ha ritenuto di non applicare le sanzioni interdittive alla corruzione internazionale, ponendosi in disaccordo con l'unico precedente di legittimità sul punto, Cass., VI, 1 dicembre 2010, n. 42701].
La Corte d’Appello non si è pronunciata, quindi, sulle questioni dedotte dalla difesa in tema di compliance preventiva ex d.lg. 231.
Tuttavia, alcuni passaggi meritano di essere evidenziati.
Ipotesi accusatoria: utilizzo per fini corruttivi di fondi neri creati mediante contratti di intermediazione asseritamente fittizi.
Profili difensivi:
1. I contratti di intermediazione erano disciplinati da apposita procedura.
2. Era stata svolta due diligence sugli intermediari (seppure su modulistica standard, di uso comune nelle strutture complesse), con riguardo all’assetto azionario e allo statuto.
3. La c.d. success fee (premio di risultato) era in linea con le prassi di mercato (2,5/3% del valore delle commesse ottenute).
4. I costi di intermediazione erano stati evidenziati nella nota integrativa al bilancio.
5. L’Internal Audit aveva rilevato che due contratti erano stati stipulati con la partecipazione di un solo funzionario aziendale: si era posto rimedio, modificando la procedura e applicando le nuove regole ad altri due contratti successivi.
6. Il Collegio sindacale aveva condiviso i menzionati rilievi dell’IA.
7. L’OdV (composto da 2 membri esterni) aveva esaminato il contratto di intermediazione non rilevando criticità.
8. Il Revisore aveva proposto alcune osservazioni sui costi da intermediazione, da intendersi come spunti di miglioramento e non come critiche al Modello 231: si erano prospettati “controlli bloccanti” nel caso di disallineamento tra documentazione presentata e procedura stabilita nel Modello.
9. Fu richiesta – come da procedura - una legal opinion ad uno studio locale sui contenuti del contratto.

Certamente interessante il passaggio nel quale un soggetto apicale evidenziava le difficoltà di controlli sugli intermediari e sulla loro performance in relazione ad un’attività di lobbying, “che non può essere parametrata alla produzione di report scritti” (l’attestazione del servizio reso era formalizzata dal responsabile del contratto).

La sentenza è pubblicata su giurisprudenzapenale.com: