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Tribunale Pordenone, 4 novembre 2002



Tribunale di Pordenone

Sezione del GIP-GUP

Proc. n. ...  R.G.  Notizie di reato
Proc. n. ...  R.G. G.I.P. (stralcio da n. ... GIP)

- SENTENZA DI APPLICAZIONE PENA SU RICHIESTA -
(artt. 444 ss. c.p.p.)

In nome  del  Popolo  Italiano,  iI Giudice dell'Udienza Preliminare del 4.11.2002, dott.
Rodolfo Piccin, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
ALFA s.p.a., difesa dall'Aw. ....

IMPUTAZIONE E CONTESTUALE CONTESTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA PERSONA GIURIDICA

TIZIO (per il quale si è proceduto separatamente)
"Art.322 comma 2 c.p., perché quale rappresentante della Società Alfa s.p.a., per indurre O. L., sorvegliante idraulico del Genio Civile di Pordenone e, quindi, pubblico ufficiale, ad  omettere  atti  del  proprio  ufficio - ovvero  a  non  segnalare  più all'Autorità le irregolarità  ed  i  reati  da  lui commessi nell'esercizio dell'attività di escavazione e trasporto del  materiale  inerte,  posta in essere in zona golenale del fiume Collina, in territorio  soggetto  alla  vigilanza  del  suddetto sorvegliante , essendo egli già stato numerose  volte  denunciato  dal  suddetto  ufficio  del Genio Civile e, conseguentemente, condannato  per  fatti  di  tale  specie - offriva  all'O.  L. uno "stipendio" di £.1.500.000 mensili;  somma  che,  per  il  primo  mese,  provvedeva a consegnare al predetto pubblico ufficiale".
RECIDIVO  REITERATO  INFRAQUINQUENNALE.  In Montereale Valcellina; arresto in flagranza il 11.10.2001.

SOCIETA' Alfa s.p.a.
Artt.  5 e 25 d.lg. n.231/2001, "perché il proprio legale rappresentante, Tizio, commetteva il delitto di tentata corruzione, sopra descritto, nell'evidente interesse e a fini di vantaggio della società da lui rappresentata ed amministrata". In Montereale Valcellina, arresto in flagranza il 11.10.2001

RICHIESTE DELLE PARTI
II difensore e procuratore speciale della Alfa S.p.A. chiede l'applicazione della pena finale
di Euro: 11.556,00 così determinata:
- previa  comprova  dell'avvenuto  risarcimento  del danno di Euro 1.000,00 patito dall'Ente Genio  Civile  di  Pordenone e delle circostanze previste dall'art 12, comma 2. lett.a) e b) d.lg. n.231: sanzione  base  Euro  260,00  X 200 quote, pari ad Euro 52.000,00 ridotta Ex arti 12, comma 3, pari  ad  Euro 17.333,00, ridotta per il rito come richiesto.
Il Pubblico Ministero presta il consenso.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con  decreto  in data 29 aprile 2002, il G.U.P. disponeva che la Società Alfa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, fosse tratta all'udienza preliminare del 23 settembre 2002, per  rispondere  dell'illecito amministrativo ascrittole in rubrica.
Nel  corso  della successiva udienza del 21 ottobre 2002, svoltasi nelle forme di rito, il difensore e procuratore speciale della società prevenuta richiedeva, ai sensi dell'art. 63 d.  Ig..  8  giugno  2001,  n.  231,  l'applicazione della sanzione amministrativa di Euro 11.556,00 così determinata: stimate ricorrere le ipotesi di cui all'ari 12, secondo comma, lett. a) e b), d. Ig. n. 231/01, determinato l'importo della singola quota in Euro 260,00 ex  art.  10, terzo comma, d. Ig. n. 231/01 - con il valore della moneta espresso in Euro ai  sensi  dell'art. 51 d. Ig. 24 giugno 1998, n. 213 -, sanzione base Euro 260,00 per n. 200  quote,  complessivamente  pari  ad  Euro  52.000,00;  sanzione quindi ridotta a mente dell'art.12,  terzo  comma, d. Ig. n. 231/01 sino alla soglia di Euro 17.333,00; sanzione indi ridotta per il rito come richiesto.
Nel  corso  dell'udienza del 4 novembre 2002 il difensore e procuratore speciale dell'ente imputato  reiterava l'istanza sopra compendiata e forniva comprova dell'avvenuto integrale risarcimento  del  danno patito dalla persona offesa Genio Civile di Pordenone - Ministero delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  -,  all'uopo dimettendo libretto di deposito a risparmio  al  portatore  intestato  alla persona offesa, acceso il 31 ottobre 2002 presso Banca xxx,  recante  saldo  attivo  per  Euro 1.000,67; il PM prestava il consenso ed il giudice pronunziava sentenza dando lettura di separato dispositivo.
Non   deve   essere   pronunziata  nei confronti  della  società  prevenuta  sentenza  di proscioglimento  a  mente  dell'art  129  c.p.p.,  attesa  la sua evidente responsabilità amministrativa  dipendente  dal reato di cui all'art. 322, secondo comma, c.p., commesso a vantaggio  dell'ente  in data 11 ottobre 2001 da Tizio, all'epoca in cui egli ne era legale rappresentante  pro tempore (cfr. art. 5 d. Ig. n. 231/01), desunta ex actis dai numerosi elementi probatori a suo carico, in particolare:
-         denuncia O. L. del 9 ottobre 2001, sua integrazione e sequestro banconote del giorno 11 ottobre 2001;
-         annotazione di P.G. e sommarie informazioni testimoniali O. L. del 12 ottobre 2001;
-         interrogatorio Tizio del 15 ottobre 2001.
E' corretta  la  qualificazione  giuridica  dei  fatti  per  cui  si è proceduto, siccome evidenziato  dal  materiale  investigativo di sopra valutato, che univocamente converge nel delineare  che Tizio, legale rappresentante pro tempore, della società imputata, offriva a O. L.,  pubblico  ufficiale  addetto  alla  sorveglianza  idraulica presso il Genio Civile di Pordenone,  la  somma di lit. 1.500.000 mensili - consegnandogliene la mensilità ottobrina l'11  ottobre  2001  -al  fine di indurre il pubblico ufficiale ad omettere atti del proprio  ufficio: in particolare, si Tizio riprometteva di ottenere che l'O. trascurasse di segnalare  le  irregolarità  ed  i  reati  commessi  dai  responsabili  della società Alfa, nell'esercizio  dell'attività  di  escavazione  e  trasporto degli inerti ritratti in zona goneale del fiume Cellina, sita in territorio soggetto alla vigilanza di quel sorvegliante idraulico, essendo stato l'istigatore nel passato già denunziato e condannato per analoghe irregolarità;  ciò all'evidenza arrecando vantaggio all'ente rappresentato, che si sarebbe avvantaggiato  di  quelle omissioni per escavare aree goneali più vaste o con modalità più economiche  rispetto  a  quelle  imposte  dalla  concessione,  con corrispondente maggior guadagno.
Appare conforme  a  giustizia  la  concessione  all'imputata  società  delle  circostanze attenuanti di all'art. 12, secondo comma, lett. a) e b) d. Ig. 8 giugno 2001, n. 231, con conseguente determinazione  a mente dell'art 12, terzo comma, d. Ig. n. 231/01: invero, l'ente  non  solo  ha  integralmente  risarcito  il  pregiudizio  arrecato  alla  pubblica amministrazione,  dimettendo  libretto  di  deposito  a risparmio recante somma ampiamente capiente  del  ristoro  dei  danni  morali cagionati; ma anche ha comprovato l'adozione di modelli  organizzativi  idonei  a  prevenire  la  commissione di ulteriori reati, all'uopo dimettendo  il  21  ottobre  2002  ampia documentazione donde risulta che la Società Alfa s.p.a. ha allontanato  Tizio dall'amministrazione  e  dalla  rappresentanza  dell'ente,  abbandonando definitivamente  le  condotte criminose che il suo legale rappresentante pro tempore aveva assunto per avvantaggiare la società.
E'  inoltre  ragionevole  l'assunzione  a base della richiesta di applicazione di sanzione prossima  al minimo edittale (cfr. artt. 10, terzo comma, e 25, secondo comma, d. Ig. n. 231/01): va al riguardo apprezzato il buon comportamento processuale della prevenuta, che successivamente  all'illecito  ha manifestato ampia resipiscenza, dovendosi altresì tenere conto,  ex  art.  11  secondo  comma,  d.  Ig.  n.  231/01,  delle non floride condizioni economiche  e  patrimoniali  della società, che al 30 giugno 2002 registrava un perdita di Euro 581.253,77 (cfr. bilancio provvisorio dimesso il 21 ottobre 2002).
La  sanzione  infine applicata appare rispettosa del principio sancito dall'art 27 Cost., proporzionata  ai  canoni di cui all'art 133 c.p. e confacente alla gravita del fatto per cui si è proceduto, adeguata ad assicurare la funzione rieducatrice del precedente.

P.Q.M.

visti  gli  artt.  63  d.  Ig.  8 giugno 2001, n. 231, 444 ss. c.p.p., sull'accordo delle parti, applica alla Società Alfa s.p.a., ritenute ricorrere le circostanze attenuanti di cui all'art. 12,  secondo  comma,  lett.  a)  e  b),  d. Ig. 8 giugno 2001, n. 231, tenuto conto della diminuente di rito, la sanzione amministrativa di Euro 11.556,00.

 

 

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