Le modifiche al d.lg. 74/2000: stretta sui reati tributari

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La legge 14 settembre 2011 n. 148 – di conversione del decreto legge n. 138 del 2011 - ha apportato numerose modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2000 sulla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La legge 14 settembre 2011 n. 148 – di conversione del decreto legge n. 138 del 2011 - ha apportato numerose modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2000 sulla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 2) è stata eliminata la circostanza attenuante integrata dall’ammontare di elementi passivi fittizi inferiore a euro 154.937,07.

In quel caso si prevedeva la reclusione da sei mesi a due anni, invece di quella base compresa tra un anno e sei mesi e sei anni, la quale oggi risulta l’unica applicabile.

Vengono poi ridotte le soglie di punibilità previste per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art 3).

Il delitto è oggi punibile se l’imposta evasa supera trentamila euro e non più 77.468,53 euro.
Inoltre deve essere superata anche la seconda soglia, la quale è integrata se l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque è superiore a euro 1 milione (rispetto a euro 1.549.370,70 della versione previgente).

Anche per la dichiarazione infedele (art 4) viene dimezzata la prima soglia di punibilità, relativa all’ammontare dell’imposta evasa (da euro 103.291,38 a euro 50 mila).

La seconda soglia non viene invece sostanzialmente toccata: l’importo è di 2 milioni di euro, rispetto ai 2.065.827,60 del regime previgente.

Anche per l’omessa presentazione della dichiarazione (art 5) viene sensibilmente ridotta la soglia di punibilità, relativa all’ammontare dell’imposta evasa: da euro 77.468,52 a euro 30 mila.

Per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art 8) viene abrogata la circostanza attenuante che riduceva la sanzione detentiva se il falso importo indicato in fattura non superava euro 154.937,07 per periodo d’imposta (reclusione da 6 mesi a 2 anni)

Pertanto la pena secondo l’attuale normativa è in ogni caso compresa tra 1 anno e 6 mesi e 6 anni di reclusione.

La legge n. 148 ha integrato pure il regime delle pene accessorie (art 12), con l’esclusione della sospensione condizionale delle pena, per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto n. 74, nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari;

b) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.

Si noti che tale esclusione non riguarda i delitti di cui agli artt 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (Omesso versamento di IVA), 10-quater (Indebita compensazione) e 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

Lo stesso pagamento del debito tributario (prima dell’apertura del dibattimento di primo grado: art 13) determina una minore riduzione della pena (“fino ad un terzo” rispetto al “fino alla metà” previgente).

In ogni caso, il pagamento del debito tributario costituisce – per tutti i delitti tributari - condicio sine qua non della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (patteggiamento).

Importante pure la modifica del regime della prescrizione (art 17).

I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto n. 74 sono elevati di un terzo.

Il previgente termine di prescrizione era di 6 anni; con tale modifica sale a 8 anni, elevabile fino a 10 in caso di atti interruttivi.

Tra gli atti interruttivi, oltre a quelli tassativamente indicati dall’art 160 c.p., rientrano il verbale di constatazione e l’atto di accertamento delle relative sanzioni.

Restano fuori dall’ambito da quest’ultima modifica i menzionati delitti di cui agli artt 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto n.74.

Infine la legge n. 148 precisa – in maniera ultronea, in relazione alla necessaria operatività del divieto di retroattività delle norme sfavorevoli al reo - che le norme introdotte si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa (quindi dal 17 settembre 2011).

(Maurizio Arena)