Direttiva 2008/99: responsabilità enti per reati ambientali

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Entro il 26 dicembre 2010 gli Stati membri dovranno prevedere una nutrita lista di illeciti contro l'ambiente ed estenderne la responsabilità alle persone giuridiche.



E’ stata pubblicata sulla G.U.C.E.  del 6 dicembre 2008 la Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente

La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e dovrà essere recepita entro il 26 dicembre 2010.

Ciascuno Stato membro dovrà adoperarsi affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati (art 3):

“a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o

lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione

o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

d) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

f) l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali

esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali

esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;

i) la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.”

 

Gli Stati membri dovranno provvedere affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l’istigazione a commettere intenzionalmente le attività menzionate (art 4).

 

Ai sensi dell’art 6 e con formulazione ormai tralatizia si prevede la responsabilità delle persone giuridiche:

“1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:

a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;

b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o

c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.”

 

Le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell’articolo 6 saranno passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive (art 7).

 

La Direttiva costituisce l’epilogo di una lunga querelle istituzionale tra Commissione e Consiglio dell’U.E., che ha portato all’annullamento della Decisione Quadro 2003/80/GAI sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale.

In data 13 settembre 2005 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa C‑176/03), pronunciando sul ricorso proposto il 15 aprile 2003 dalla Commissione delle Comunità europee, ha disposto l’annullamento della menzionata decisione quadro del Consiglio.

La decisione quadro definiva una serie di reati contro l’ambiente, per i quali gli Stati membri venivano invitati ad adottare sanzioni di natura penale. In particolare, ai sensi dell’art. 2 («Reati intenzionali»):

“Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente, in virtù del proprio diritto interno:

a)      lo scarico, l’emissione o l’immissione nell’aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o di radiazioni ionizzanti che provochino il decesso o lesioni gravi alle persone;

b)      lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o di radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne provochino o possano provocarne il deterioramento durevole o sostanziale o che causino il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti a monumenti protetti, ad altri beni protetti, al patrimonio, alla flora o alla fauna;

c)      l’eliminazione, il trattamento, il deposito, il trasporto, l’esportazione o l’importazione illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

d)      il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte attività pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

e)      la fabbricazione, il trattamento, il deposito, l’impiego, il trasporto, l’esportazione o l’importazione illeciti di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

f)      il possesso, la cattura, il danneggiamento, l’uccisione o il commercio illeciti di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parti di esse, quantomeno ove siano definite dalla legislazione nazionale come minacciate di estinzione;

g)      il commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono, quando sono commessi intenzionalmente”.

Dal canto suo, l’art. 3 («Reati di negligenza»), così disponeva:

Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente in virtù del proprio diritto interno, quando sono commessi per negligenza o quanto meno per negligenza grave, i reati di cui all’articolo 2”.

Gli Stati membri avrebbero dovuto adottare i provvedimenti necessari affinché fosse punibile la partecipazione o l’istigazione ai reati di cui all’art. 2.

L’art. 6 disciplinava la responsabilità delle persone giuridiche, mentre l’art. 7 determinava le conseguenti sanzioni, «comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o amministrativa ed eventualmente altre sanzioni».

Si preannuncia pertanto un nuovo importante scenario in materia di corporate crime – e di estensione dell’ambito di operatività del d.lg. 231/2001 – che verrà attentamente monitorato nei prossimi mesi.

(Maurizio Arena)



Direttiva 2008/99/CE