Self cleaning nei lavori pubblici e Modelli 231

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Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del nuovo Codice dei lavori pubblici, l’operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione.
Ebbene, secondo le Linee-guida ANAC n. 6 del 16 novembre 2016, di attuazione del nuovo Codice dei lavori pubblici (recanti "Indicazione dei mezzi prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art 80 comma 5 lett. c) del Codice"), possono essere considerati idonei a evitare l’esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall’illecito:

1. l’adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
2. l’adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
3. la rinnovazione degli organi societari;
4. l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l’affidamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento;
5. la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell’esclusivo interesse dell’agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.

Si noti che la dimostrazione di cui al punto 5 ha ad oggetto circostanze alternative e non cumulative, a differenza della c.d. esimente prevista dall'art 6 del d.lg. 231.
Nel sistema previsto dal d.lg. n. 231, la commissione di un reato nell'interesse esclusivo dell'agente esclude la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art 5; la prova dell'elusione fraudolenta deve invece aggiungersi alla prova dell'idoneità e dell'attuazione del Modello e della corretta vigilanza da parte dell'OdV (art 6).