Riciclaggio e d.lg. 231: importanti novità in arrivo

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Due schemi di decreto legislativo, approvati in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, sono attualmente all'esame della Camera per i prescritti pareri.

Il primo (Atto Governo n. 286) intende dare attuazione alla Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

La principale novità riguarda l'ampliamento dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego (art 25-octies), che comprenderà le contravvenzioni (punite con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi) e, nel caso del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

Come è noto, attualmente le contravvenzioni non possono costituire reato presupposto di alcuna delle fattispecie menzionate e i delitti colposi non possono costituire presupposto delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio.

Tale importante modifica inciderà in maniera indiretta sulla possibile responsabilità dell'ente, andando ad ampliare l'ambito di operatività delle fattispecie sopra riportate.

Il secondo d.lg. (Atto Governo n. 271) darà attuazione alla Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Tale decreto introdurrà un nuovo art 25-octies.1, finalizzato a sanzionare l'ente nel cui interesse o vantaggio sia commesso il delitto di cui all'art 493-ter c.p., contestualmente modificato (indebito utilizzo e falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti; sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e interdittive ex art 9 comma 2).

Potranno essere ascritti all'ente anche i delitti di cui all'art. 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e all'art 640-ter comma 2 c.p. (frode informatica se produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale); in questo caso è prevista la sola sanzione pecuniaria fino a 500 quote.