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Antiriciclaggio: informazioni false rese in sede di adeguata verifica

Secondo l'art 55 comma 3 della Legge Antiriciclaggio

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Si noti che il testo previgente prevedeva una contravvenzione punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Il precetto presidiato dalla sanzione penale risiede nell’art. 22, ai sensi del quale i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo (art. 19 comma 1 lett. a).

A differenza del testo previgente, la fattispecie può essere, esclusivamente, di natura commissiva, richiedendo la falsa indicazione e non menzionando l’omissione di dati (tuttavia se il cliente non fornisce i dati necessari, il destinatario deve astenersi ai sensi dell’art. 42 L.A.: tale obbligo è oggi presidiato da sanzione amministrativa ad hoc).

Si tratta all’evidenza di un delitto “proprio” che può essere commesso soltanto dal cliente (nel testo previgente si parlava di "esecutore dell’operazione").

Ove dovesse essere ravvisabile un titolare effettivo, quest’ultimo potrà concorrere quale extraneus nel reato secondo le regole generali del concorso punibile, essenzialmente a titolo di istigatore ovvero determinatore.

Il concorso del soggetto obbligato nel delitto in esame non sembra configurabile in quanto sarebbe, piuttosto, integrata a suo carico la fattispecie prevista nel comma 2 (inosservanza fraudolenta degli obblighi di conservazione).

Infine, come bene è stato evidenziato in dottrina (Gennai-Traversi), nell'ipotesi in cui il soggetto obbligato venisse raggirato dal cliente, in sede di adeguata verifica, egli risulterebbe non punibile ai sensi dell'art 48 c.p. (errore sul fatto determinato dall’altrui inganno).

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