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La legge 25 gennaio 2006 n. 29 (Comunitaria 2005), pubblicata sulla G.U. 8 febbraio 2006, inserisce nel d.lg. 231/2001 i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità illecite.
L’ente collettivo potrà essere sanzionato, ai sensi del d
L’ente collettivo potrà essere sanzionato, ai sensi del d.lg. 231, in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità illecite.
E’ questa l’importante novità contenuta nella legge n. 29/2006 (Comunitaria 2005)”.
L’art 23 del d.d.l. delega il Governo all’attuazionedella direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo(c.d. Terza Direttiva antiriciclaggio) (1).
Tra i princìpi e criteri direttivi della delega ve ne sono alcuni interessanti in relazione al profilo sanzionatorio della persona giuridica:
“v) prevedere sanzioni amministrative a carico dei soggetti giuridici per violazione delle norme della direttiva e delle norme nazionali vigenti in materia, qualora la persona fisica, autrice della violazione, non sia stata identificata o non sia imputabile (2);
z) prevedere sanzioni amministrative a carico dei soggetti giuridici per l’omessa od insufficiente istituzione di misure di controllo interno, per la mancata previsione di adeguata formazione di dipendenti o collaboratori, nonché per tutte le carenze organizzative rilevanti ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (3), attribuendo i relativi poteri di vigilanza, controllo, ispezione, verifica, richiesta di informazioni, dati e documenti e i poteri sanzionatori alle autorità di vigilanza di settore ed alle amministrazioni interessate, laddove esigenze logiche e sistematiche lo suggeriscano”.
Tuttavia, quel che più interessa è la seguente previsione:
“aa) introdurre nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale tra i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti”. (4)
La responsabilità dell’ente collettivo per il delitto di riciclaggio è prevista in alcuni importanti strumenti internazionali (Convenzioni del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite) non ancora ratificati dallo Stato italiano.
L’estensione della responsabilità dell’ente ai reati in questione imporrà, di fatto, l’adozione di Modelli anti-crimine a tutti quei soggetti giuridici interessati (già oggi o in seguito all’attuazione della terza direttiva) dalla normativa antiriciclaggio.
(Maurizio Arena)
NOTE
<![if !supportLists]>(1) <![endif]>Sul punto basti rilevare che, almeno in relazione ai liberi professionisti, la seconda direttiva (2001/97) non è stata ancora attuata, in quanto i regolamenti del Ministero del Tesoro previsti dal d.lg. 56/2004 non sono ancora stati emanati.
<![if !supportLists]>(2) <![endif]>Si intende introdurre, in sostanza, una disposizione analoga all’art 8 d.lg. 231 (autonomia della responsabilità dell’ente).
<![if !supportLists]>(3) <![endif]>Si tratterà di valutare il coordinamento di queste disposizioni con la facoltatività dell’adozione del Modelli di prevenzione dei reati ai sensi del d.lg. 231.
<![if !supportLists]>(4) <![endif]>
648 (Ricettazione)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell’art 648.