News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.
L’attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio)
E’ stata presentata dal Ministero dell’Economia la bozza di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2005/60/CE (relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), che andrà a rappresentare un vero e proprio Testo Unico della materia.
Tra le varie disposizioni, si prevede che l’ente collettivo potrà essere sanzionato, ai sensi del d.lg. 231/2001, in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità illecite.
- La Direttiva 2005/60/CE L’art 39 della Direttiva, che deve essere recepita entro il 15 dicembre 2007 così recita:
1. Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche e giuridiche soggette alla presente direttiva possano essere chiamate a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale, affinché possano essere adottate le opportune misure amministrative o possano essere inflitte sanzioni amministrative agli enti creditizi e finanziari che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché dette misure e sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Per quanto riguarda le persone giuridiche, gli Stati membri assicurano che esse possano almeno essere chiamate a rispondere delle violazioni di cui al paragrafo 1, commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata: a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica, b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, oppure c) sul potere di esercitare controlli all’interno della persona giuridica.
4. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che la responsabilità delle persone giuridiche possa essere chiamata in causa qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona tra quelle descritte al paragrafo 3 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio di una persona giuridica, di una delle violazioni di cui al paragrafo 1 da parte di una persona sottoposta alla sua autorità.
- La delega contenuta nella Comunitaria 2005
La delega al recepimento della Direttiva è stata conferita con la legge Comunitaria 2005 (legge n. 29/2006).
Tra i princìpi e criteri direttivi della delega (art 22) i seguenti riguardano il profilo sanzionatorio della persona giuridica: “v) prevedere sanzioni amministrative a carico dei soggetti giuridici per violazione delle norme della direttiva e delle norme nazionali vigenti in materia, qualora la persona fisica, autrice della violazione, non sia stata identificata o non sia imputabile; z) prevedere sanzioni amministrative a carico dei soggetti giuridici per l’omessa od insufficiente istituzione di misure di controllo interno, per la mancata previsione di adeguata formazione di dipendenti o collaboratori, nonché per tutte le carenze organizzative rilevanti ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, attribuendo i relativi poteri di vigilanza, controllo, ispezione, verifica, richiesta di informazioni, dati e documenti e i poteri sanzionatori alle autorità di vigilanza di settore ed alle amministrazioni interessate, laddove esigenze logiche e sistematiche lo suggeriscano”.
Tuttavia, quel che più interessa è la seguente previsione: “aa) introdurre nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale tra i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti”.
- La bozza di decreto delegato (1 febbraio 2007)
Va preliminarmente rilevato che, per errore materiale, si fa riferimento ai reati previsti dagli artt 640, 640 bis e 640 ter c.p.: si tratta, correttamente, degli artt 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita) c.p.
L’art 63 della bozza dispone che in relazione a questi delitti si applichi all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (nuovo art 25 septies d.lg. 231).
Altra disposizione rilevante è contenuta nell’art 60, laddove si prevede che per le violazioni (amministrative, ndr) previste dal titolo II, capo III (v. art 58) e titolo III (v. art 59), “la responsabilità degli enti sussiste anche quando l’autore materiale della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689”.
- Una breve prima lettura
Per i reati de quibus viene prevista soltanto la sanzione pecuniaria a carico dell’ente.
Si tratta di scelta che chi scrive non condivide e che, comunque, non è in sintonia con quanto previsto dalla legge 146/2006, che in relazione ai medesimi delitti – se transnazionali – di cui agli artt 648 bis e 648 ter consente l’applicazione delle sanzioni interdittive ex art 9 comma 2 per una durata non superiore a due anni. Del resto l’applicabilità di sanzioni interdittive per delitti contro il patrimonio (e si aggiunga che tale inquadramento è assai stretto per il riciclaggio) è già prevista per le ipotesi di truffa ex art 24 comma 3, le quali sono punite meno gravemente della ricettazione e del riciclaggio.
L’art 60, che adempie ad un preciso criterio di delega, va ad estendere l’ambito di applicabilità dell’art 6 comma 3 della legge n. 689/1981 (obbligo solidale della persona giuridica per violazioni amministrative del rappresentante o del dipendente), con una previsione analoga all’art 8 del d.lg. 231.
E, è appena il caso di aggiungere, con le medesime difficoltà interpretative: se non si sa con certezza se l’autore della violazione è un rappresentante o un dipendente della persona giuridica, è legittimo ritenere quest’ultima comunque responsabile? Certo, in questo caso ci si trova sicuramente di fronte ad un illecito amministrativo, che non trova l’ostacolo frontale del divieto di responsabilità oggettiva previsto per l’illecito penale.
(Maurizio Arena)