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Lo schema di decreto correttivo della Legge Antiriciclaggio si propone di apportare alcune significative modifiche all'art 52 relativo agli obblighi degli organi di controllo.
Testo dell’art 52 d.lg. 231/2007 con le modifiche che intende apportare il decreto correttivo (art 26)
Art. 52
(Organi di controllo)
<![if !supportLists]>1. <![endif]>Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, vigilano sull’osservanza delle norme in esso contenute.
<![if !supportLists]>2. <![endif]>Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
<![if !supportLists]>a) <![endif]>comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 2;
<![if !supportLists]>b) <![endif]>comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 41 di cui hanno notizia;
<![if !supportLists]>c) <![endif]>comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 4 bis, 5, 6, 7, 12 ,13 e 14 e all’articolo 50 di cui hanno notizia;
<![if !supportLists]>d) <![endif]>comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 36 di cui hanno notizia.
Il comma 2 lett. c) richiama l’art 49, che verrà modificato ed integrato in più parti:
(Modifiche all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
1. All’articolo 49, comma 1, dopo le parole “quando il valore” le parole “dell’operazione, anche frazionata,” sono sostituite dalle seguenti: “oggetto di trasferimento” e dopo le parole “12.500 euro.” è inserito il seguente periodo: “Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.”.
2. All’articolo 49, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4 bis. Gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.”
3. All’articolo 49, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Gli assegni bancari, postali e cambiari emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare anche la clausola di non trasferibilità.”.
4. All’articolo 49, comma 14, dopo le parole “del cessionario” sono aggiunte le seguenti: “, l’accettazione di questi”.
4. Dopo l’articolo 12, comma 3, è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, presso i soggetti destinatari del presente decreto, fermo restando il rispetto del disposto di cui all’articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III.”.
Pertanto i professionisti che fanno parte degli organi di controllo non dovranno adempiere, in quanto tali, agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette.
La questione è stata sollevata da chi (Caputi) ha evidenziato che l’art 52 “sembrerebbe obbligare ai comportamenti previsti gli organi (e organismi) indicati, nonché i componenti degli stessi”, addirittura ipotizzando una sorta di corto circuito operativo, nel senso che “gli organi dovrebbero vigilare sull’adempimento anche dei doveri già ricadenti sui singoli ( o su alcuni dei singoli) componenti degli organi stessi”.
(Maurizio Arena)