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- La ratifica della Convenzione di Palermo
Importanti novità in arrivo dalla ratifica della Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale.
E' all'esame del Parlamento il disegno di legge governativo recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale[1], adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" (AS 2351).
Secondo l'art 6 (Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato), ogni Stato Parte adotta, conformemente ai princìpi fondamentali della sua legislazione interna, le misure legislative e di altra natura, necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commessi intenzionalmente:
(a)
(I) alla conversione o al trasferimento di beni, sapendo che tali beni costituiscono proventi di reato, al fine di occultare o dissimulare la provenienza illecita dei beni o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella commissione del reato presupposto ad eludere le conseguenze giuridiche della sua azione;
(II) all'occultamento o alla dissimulazione della vera natura, fonte, ubicazione, cessione, movimento o proprietà di beni o di diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato;
(b) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:
(I) all'acquisizione, possesso o utilizzo dei beni, sapendo, al momento in cui li riceve, che tali beni sono il provento di reato;
(II) alla partecipazione, associazione, accordo, tentativo per commettere e al facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare, finalizzati alla commissione di qualunque dei reati di cui al presente articolo.
Nella categoria di reati presupposti dovranno rientrare tutti i "reati gravi" come definiti all'art. 2 della Convenzione e i reati determinati conformemente agli artt. 5[2], 8[3] e 23[4] della Convenzione.
Ai fini del paragrafo (b), i reati presupposti comprendono reati commessi sia all'interno che all'esterno della giurisdizione dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi al di fuori della giurisdizione di uno Stato Parte costituiscono reati presupposti soltanto quando la relativa condotta costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato dove è commesso e sarebbe stato reato ai sensi del diritto interno dello Stato Parte che attua o applica il presente articolo se il reato fosse stato ivi commesso.
Secondo l'art 31 (Prevenzione), gli Stati Parte si sforzano di sviluppare e valutare i progetti nazionali e di stabilire e promuovere le migliori prassi e politiche finalizzate alla prevenzione della criminalità organizzata transnazionale.
Dovranno essere adottate idonee misure legislative, amministrative o di altra natura e conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, atte a ridurre le occasioni presenti o future che i gruppi criminali organizzati hanno di partecipare a mercati leciti con i proventi dei reati. Tali misure dovrebbero riguardare in particolare:
(a) Il rafforzamento della cooperazione fra gli organi investigativi o i pubblici ministeri ed i competenti enti privati, inclusa l'industria;
(b) La promozione dello sviluppo dei criteri e dei procedimenti designati per salvaguardare l'integrità del pubblico e dei competenti enti privati, come pure i codici di comportamento per le professioni interessate e in particolare per gli avvocati, i pubblici notai, i consulenti fiscali ed i contabili;
(c) La prevenzione dell'abuso da parte di gruppi criminali organizzati di gare di appalto pubbliche e la concessione di sovvenzioni e di autorizzazioni da parte di pubbliche autorità per lo svolgimento dell'attività commerciale;
(d) La prevenzione dell'abuso di persone giuridiche da parte di gruppi criminali organizzati; tali misure potrebbero includere: l'istituzione di pubblici registri relativi alle persone giuridiche e fisiche coinvolte nella costituzione, nella gestione e nel finanziamento delle persone giuridiche; l'introduzione della possibilità, con provvedimento del Tribunale o con qualsiasi mezzo idoneo, di interdire alle persone dichiarate colpevoli dei reati previsti dalla presente Convenzione, l'esercizio, per un determinato periodo di tempo, della carica di responsabile di persone giuridiche rientranti nell'ambito della propria giurisdizione; l'istituzione di registri nazionali delle persone interdette dall'esercizio della funzione di responsabile di persone giuridiche.
La futura legge di ratifica ed esecuzione conterrà un significativo ampliamento delle ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche, in relazione a fattispecie di criminalità economica di notevole rilievo[5].
Il testo del disegno di legge dovrà tuttavia essere modificato perché in parte anticipato dalla legge n. 228 del 2003 sulla tratta di persone.
L'art. 8 (Responsabilità degli enti) del d.l., infatti, così recita:
"1. Nei limiti e secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di associazione per delinquere, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote nonché l'interdizione dall'esercizio dell'attività.
2. Dopo l'articolo 25quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono inseriti i seguenti:
articolo 25 quinquies (Riciclaggio)
In relazione ai reati concernenti il riciclaggio si applicano all'ente le seguenti sanzioni:
a) per i delitti di cui agli articoli 648bis (riciclaggio) e 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1, lettera a), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
articolo 25 sexies (tratta)
In relazione ai reati concernenti la tratta delle persone si applicano all'ente le seguenti sanzioni:
a) per i delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione in schiavitù o in servitù) e 602 bis (Tratta di persone) del codice penale si applica la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1, lettera a), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
articolo 25 septies (traffico di migranti)
In relazione ai reati concernenti il traffico di migranti si applicano all'ente le seguenti sanzioni:
a) per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3bis, 3ter e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1, lettera a), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
articolo 25 octies (intralcio alla giustizia)
In relazione al reato concernente intralcio alla giustizia si applicano all'ente le seguenti sanzioni:
b) per i delitti di cui all'articolo 377 del codice penale (Subornazione), si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."
Sul punto c'è da osservare che, a decorrere dal 7 settembre 2003 è già in vigore un art 25 quinquies, relativo ai reati di cui agli artt 600, 600 bis, 600 ter 600 quater, 601, 602 e 603 c.p.; pertanto il disegno di legge non prevederà più queste integrazioni.
Interessa inoltre la modifica in itinere dell'art 377 c.p., innanzitutto nella rubrica: non più "Subornazione" ma "Intralcio alla giustizia". In secondo luogo vengono aggiunti due commi:
"Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma (in sostanza: induzione del testimone a rendere false dichiarazioni, n.d.r.), è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni.
Le pene previste ai commi primo e secondo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339."
Il disegno di legge prevede, poi, l'abrogazione delle ipotesi di confisca ex artt 322 ter, 640 quater, 416 bis comma settimo e 644 comma sesto.
Queste ultime abrogazioni si spiegano con l'introduzione di una disposizione generale sulla confisca, che comprende le ipotesi prima sparse per il c.p.[6]
La normativa sulla confisca è completata da un'integrazione del c.p.p., che si sostanzia nell'inserimento del nuovo art. 430 ter (Attività di indagine a fini di confisca):
"Il pubblico ministero può compiere, fino alla data di deposito della sentenza di primo grado, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell'articolo 240 bis del codice penale e dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, numero 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, numero 356 e successive modificazioni.".
- Il disegno di legge sulla tutela del risparmio
E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2004 e presentato alla Camera il 16 febbraio (AC 4705), l'atteso disegno di legge sulla tutela del risparmio.
Il d.d.l., composto da 50 articoli, si divide in due parti: la Prima contiene la disciplina istituzionale della nuova "Autorità per la tutela del risparmio", la Seconda numerose disposizioni in materia di recepimento della Direttiva sugli abusi di mercato, sui conflitti di interesse, sulle società di revisione e sulle sanzioni di volta in volta applicabili.
Sia nell'articolo 648 bis che nell'art 648 ter c.p. viene soppressa la clausola "fuori dei casi di concorso nel reato" (art 49).
In buona sostanza, si vuole affermare la possibilità di concorso tra il reato presupposto e i delitti de quibus.
La soluzione desta notevoli perplessità, in quanto si andrebbe a punire condotte che, rispetto al reato presupposto, rappresentano un post factum.
Si tratterebbe di capovolgere l'impostazione sancita nel Codice Rocco con riguardo alla ricettazione e poi estesa, con riferimento a quel paradigma, agli altri due delitti.
Sin dalla prima versione normativa (1978), infatti, è stata esplicitamente esclusa la responsabilità per il delitto di riciclaggio di chi avesse concorso nel reato base[7].
(Maurizio Arena)
[1] Art 3 (Ambito di applicazione)
"1. La presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione e all'esercizio dell'azione penale per:
(a) I reati stabiliti ai sensi degli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione; e
(b) I reati gravi, come da art. 2 della presente Convenzione, laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, un reato è di natura transnazionale se:
(a) è commesso in più di uno Stato;
(b) è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
(c) è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o
(d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato".
3. Gli Stati Parte le cui legislazioni interne richiedono il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato ai fini dei reati di cui al paragrafo 1 (a) (I) del presente articolo assicurano che le loro leggi interne coprano tutti i reati gravi che coinvolgono gruppi criminali organizzati. Tali Stati Parte, nonché gli Stati Parte le cui leggi interne richiedono un atto intrapreso in virtù dell'accordo ai fini dei reati di cui al paragrafo 1 (a) (I) del presente articolo, informano di ciò il Segretario Generale delle Nazioni Unite al momento della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dell'adesione alla stessa.
[3]Articolo 8 (Penalizzazione della corruzione)
1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire carattere di reato ai seguenti atti, quando essi sono commessi intenzionalmente:
(a) Promettere, offrire o assicurare ad un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per lo stesso ufficiale o altra persona o entità, affinché l'ufficiale compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio della sua funzione;
(b) Sollecitare o accettare, da parte di un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per l'ufficiale stesso o altra persona o entità, affinché il funzionario compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio della sua funzione.
2. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato agli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo che coinvolgono un pubblico ufficiale straniero o un funzionario
internazionale. Allo stesso modo, ogni Stato Parte prende in considerazione di conferire il carattere di reato ad altre forme di corruzione.
3. Ogni Stato Parte adotta anche le misure necessarie a conferire il carattere di reato alla partecipazione - in qualità di complice - ad un reato determinato conformemente al presente articolo.
4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 9, "pubblico ufficiale" indica un pubblico ufficiale o una persona che fornisce un servizio pubblico, ai sensi del diritto interno e del diritto penale dello Stato Parte in cui la persona in questione esercita quella funzione.
(b) all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni per interferire con l'esercizio di doveri d'ufficio da parte di un magistrato o di un appartenente alle forze di polizia in relazione alla commissione di reati di cui dalla presente Convenzione. Nulla in questo sub-paragrafo pregiudica il diritto degli Stati Parte di avere una legislazione che protegga altre categorie di pubblici ufficiali.
4. Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie".
[6] Infatti il nuovo art 240 bis (Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente) prevede che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per uno dei delitti previsti dagli artt 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319 ter e 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322 bis, primo comma, 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322 bis, secondo comma, 416 bis, 600, 602 bis, 640, secondo comma, numero 1), 640 bis, 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, 644, 648 bis e 648 ter, è sempre disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 416 bis, è inoltre sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea. Se la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non è possibile, il giudice ordina la confisca di somme di danaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.
[7] Cfr., ad esempio, Zanchetti, Riciclaggio, Dig. Disc. pen., XII, 1997, 206 e la dottrina e giurisprudenza ivi richiamate.