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I Reati Societari - Antiriciclaggio

La nuova soglia antiriciclaggio per la circolazione del contante

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha disposto - a decorrere dall’1 gennaio 2016 – l’aumento ad euro 3000 della soglia di circolazione del contante e dei titoli al portatore prevista nel d.lg. 231/2007 (Legge Antiriciclaggio, L.A.).
Tale soglia, inizialmente di 12500 euro, è stata successivamente ridotta a 5000 euro dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; poi a 2500 euro dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; infine ad euro 1000 dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
La disposizione di riferimento resta l’art 49, secondo la quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 3000 euro.
Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Per il servizio di rimessa di denaro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (money transfer), la soglia resta a euro mille.
La violazione del divieto è sanzionata dall’art 58 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.
Va inoltre ricordato che, ai sensi dell’art 51, i destinatari della L.A. che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49 e all'articolo 50 debbono riferirne entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze.
L’omessa comunicazione è sanzionata dall’art 58 con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.
Infine, l’art 49 è richiamato pure dall’art 52, a mente del quale gli organi di controllo aziendali istituiti presso gli enti destinatari della L.A. (collegio sindacale ed equiparati, Organismo di vigilanza ex d.lg. 231/2001, soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati) devono comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49 e all'articolo 50 di cui hanno notizia.
L’omessa comunicazione integra reato ed è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 100 a mille euro.

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