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Secondo l'art 62 comma 2 della Legge Antiriciclaggio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro - ferma restando la responsabilità dell'intermediario ai sensi del comma 1 -
ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l’inosservanza dell’ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
La disposizione sanzionatoria appare sicuramente molto “vorace”: non si accontenta di una vera e propria agevolazione ("hanno agevolato, facilitato"), ma si allarga al mero “aver reso possibile” la violazione.
Soprattutto, al secondo periodo, sembra prescindere addirittura dall'accertamento del collegamento causale tra l'omissione dei doveri e la commissione dell'illecito, laddove ritiene sufficiente che i soggetti apicali abbiano "inciso in modo rilevante sull'esposizione al rischio di riciclaggio" dell'intermediario.
La sanzione è legata alle seguenti violazioni (se "gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime"):
- violazione delle disposizioni sull’adeguata verifica della clientela, sulla conservazione e sulla segnalazione di operazioni sospette;
- violazione delle disposizioni in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 e delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore (trattasi delle disposizioni sulla valutazione e sulla mitigazione del rischio di riciclaggio);
- inosservanza dell’ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, che le AV possono impartire nei casi meno gravi;
- mancata istituzione del punto di contatto centrale da parte dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio italiano senza succursale, che si avvalgono di soggetti convenzionati e agenti.
La responsabilità degli apicali è cumulativa rispetto a quella dell’intermediario ("Fermo quanto disposto dal comma 1", che prevede la responsabilità degli intermediari bancari o finanziari): in altri termini, l'esponente aziendale non può essere punito in via esclusiva.
Il sistema è, dunque, differente rispetto a quello previgente che prevedeva una responsabilità solidale dell'ente rispetto all'illecito imputabile alla sola persona fisica: la nuova L.A. punisce direttamente l'ente e, nelle ipotesi in esame, anche talune persone fisiche.
Va sempre ricordato che - trattandosi di illecito amministrativo - per l'addebito di responsabilità a carico degli esponenti aziendali è sufficiente la colpa: diventa perciò decisiva - anche a fini difensivi - una corretta e completa strutturazione del sistema di compliance antiriciclaggio dell'intermediario.
Qualora l'autore della violazione consegua un vantaggio dall'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile; tale aumento è possibile se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro.
E' infine prevista la sanzione accessoria (comma 3) dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell’ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.