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La nuova Legge Antiriciclaggio prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie direttamente ed esclusivamente alla persona giuridica destinataria.
Le eccezioni sono previste per i soli soggetti vigilati e per le società di revisione legale, dall’art. 62 commi 2 e 5, che prevedono la sanzionabilità dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo che hanno agevolato la realizzazione dell’illecito da parte dei loro sottoposti.
Altra eccezione quella rappresentata dalla possibilità di applicare la sanzione per omessa segnalazione di operazione sospetta al personale degli intermediari bancari e finanziari indicato nell’art. 36 commi 2 e 6 (art. 58 comma 3).
Lo scopo della IV Direttiva (coinvolgere l'ente collettivo sotto il profilo sanzionatorio) è raggiunto, ma con modalità non rispettose dei suoi dettami e, soprattutto, non idonee a fondare una reale responsabilità della legal entity.
Ad avviso di chi scrive, tale sistema deve fondarsi su un adeguato criterio di collegamento tra l’interesse della persona giuridica e l’illecito commesso.
In altri termini: la violazione amministrativa deve essere realizzata al fine di avvantaggiare l’ente. Tale oggettiva finalizzazione può anche non procurare un vantaggio concreto all’ente, ma è necessaria (e sufficiente) per ascrivergli l’illecito; la concreta acquisizione del vantaggio rappresenterà piuttosto un elemento aggravatore della risposta sanzionatoria. In questo modo, peraltro, il medesimo ente potrà “dissociarsi” dalla condotta illecita del dipendente.
Questo è, innanzitutto, il desideratum della IV Direttiva, all’art. 60:
5. Member States shall ensure that legal persons can be held liable for the breaches referred to in Article 59 (1) committed for their benefit by any person, acting individually or as part of an organ of that legal person, and having a leading position within the legal person based on any of the following: (a) power to represent the legal person; (b) authority to take decisions on behalf of the legal person; or (c) authority to exercise control within the legal person.
Tale ultimo disposto è rimasto inattuato. Ciò comporta in maniera palese l'apertura alla responsabilità oggettiva della persona giuridica in materia di antiriciclaggio: ogni violazione sarà imputabile all’ente, per il solo fatto che a commetterla sia stato un suo esponente.
Si tratta di un modus procedendi non rispettoso del principio di colpevolezza e non all’altezza del raffinato disposto del d.lgs. 231/2001, che si fonda, come è noto, sul doppio criterio di collegamento, oggettivo (interesse/vantaggio) e soggettivo (omessa adozione dei Modelli organizzativi).