News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.
Qui di seguito un estratto dal Capitolo "Il concorso del professionista nel reato degli amministratori di società", a mia firma, dal volume "I reati di amministratori e sindaci di società" (AA.VV., Giuffrè, 2021) del quale sono curatore.
4.3 Il professionista che agevola l’autoriciclaggio del cliente essendo concorso nel reato-presupposto
Se, invece, il professionista partecipa anche alla commissione del reato presupposto, risponderà di concorso in autoriciclaggio.
Ad esempio, in un recente procedimento, l’imputato aveva assistito il fallito nelle fasi precedenti il fallimento, fornendo assistenza, consulenza e i contatti necessari alla perpetrazione delle distrazioni e delle successive articolate operazioni di reimpiego, risultate concretamente idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei fondi distratti.
Il Tribunale di Bologna, ritenuto provato l’apporto causale del professionista, avendo egli contribuito alla commissione del delitto di bancarotta fraudolenta, che ha rappresentato «la prima tappa dell’operazione fraudolenta di cui è stato il principale artefice», lo condannava, altresì, per concorso in autoriciclaggio, per aver supportato gli amministratori a rientrare in possesso delle somme apparentemente uscite dal patrimonio della società, dopo il fallimento; denaro poi reimpiegato nella nuova attività d’impresa (Trib. Bologna, 25.9.17, n. 3846).
Il Giudice di merito ha aderito alle più recenti pronunce di legittimità che reputano punibili a titolo di riciclaggio (e, pertanto, anche a titolo di autoriciclaggio) i fatti commessi prima del fallimento, in tutti i casi in cui le condotte distrattive fossero ab origine qualificabili come appropriazioni indebite, per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente tra le fattispecie e il conseguente assorbimento di tale ultimo delitto nella bancarotta fraudolenta (laddove il soggetto attivo venga dichiarato fallito) (in questo senso Cass. pen., 3.7.15, n. 2295; Cass. pen., 19.4.16 n. 33725; contra Cass. pen., 23.4.05, n. 23052).
Omissis.
4.5 Inadempimenti antiriciclaggio indizianti il concorso nel reato del cliente
In quale modo la normativa antiriciclaggio può incidere sul tema del concorso nel reato di riciclaggio?
Ricorrendo certe condizioni, il concorso del professionista può essere desunto dall’omessa segnalazione.
L’Autorità investigativa preposta (Guardia di Finanza) può contestare al professionista ispezionato la sussistenza di plurimi e gravi indici di anomalia che avrebbero dovuto condurre il medesimo alla segnalazione di operazioni sospette.
Tuttavia, invece di proseguire nella procedura amministrativa sanzionatoria dinanzi al Ministero dell’economia e delle finanze, contestando le omissioni ex art 58 L.A., la stessa Autorità potrebbe inoltrare notitia criminis al competente Pubblico Ministero, configurando a carico del professionista il concorso nel riciclaggio del cliente.
Il discorso in questione si completa con la sufficienza del dolo eventuale ad integrare l’elemento soggettivo del riciclaggio, ormai sancita pacificamente dalla giurisprudenza (a partire da Cass. pen., s.u., 26.11.09, n. 12433).
Insomma: plurimi e gravi indici di anomalia, non seguiti da segnalazione di operazione sospetta possono costituire indizio di corresponsabilità penale del professionista.
Va tuttavia precisato che il professionista che sia contestualmente amministratore della società cliente non è tenuto agli adempimenti di prevenzione del riciclaggio.
Il Provvedimento dell’Ufficio Italiano dei Cambi (soppresso ed oggi sostituito dalla U.I.F.) del 24 febbraio 2006 (“Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto al riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali”) espressamente statuisce che le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe sono escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.
Il Provvedimento dell’U.I.C. è stato espressamente confermato dal Ministero dell’economia e delle finanze con la circolare del 19 dicembre 2007 n. 125367, emanata all’indomani della pubblicazione del d.lgs. 231/2007.
Inoltre, l’Ufficio Italiano Cambi, in risposta ad una specifica domanda posta dall’Associazione dei Dottori Commercialisti, ha affermato che tale disposizione rappresenta “un ambito di esenzione dall’applicazione delle disposizioni antiriciclaggio dipendente dalla posizione assunta dal professionista in società, enti, trust e strutture analoghe – posto che in questa sede il professionista agisce come organo dell’ente e non come libero professionista” (Chiarimento UIC inviato all’Associazione dei Dottori Commercialisti in data 27 marzo 2007).