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Nel recepire la quarta direttiva antiriciclaggio, il Legislatore ha inteso dichiaratamente allinearsi a quanto richiesto dall’Unione europea in merito all’adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive . Non sfugge, peraltro, come, all’indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. 90/2017, il sistema sanzionatorio si presenti di gran lunga più gravoso, considerati gli importi delle “nuove” sanzioni previste dalla L.A.
La situazione si complica ulteriormente quando al soggetto obbligato sono contestate plurime violazioni (amministrative), commesse con plurime azioni od omissioni, anche in tempi diversi: in tale circostanza, quale è la modalità con la quale si quantifica la sanzione applicabile?
Devono sommarsi le sanzioni previste per le singole violazioni (c.d. cumulo materiale) o si deve individuare la sanzione per la violazione più grave e disporne l’aumento fino al triplo (c.d. cumulo giuridico)?
Il problema si pone perché le contestazioni della Guardia di Finanza e della UIF e i decreti sanzionatori del MEF mostrano di optare per il cumulo materiale quando, al contrario, appaiono sussistere ragioni importanti di segno contrario.
Ho affrontato il tema insieme ad Annalisa De Vivo.