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I Reati Societari - Antiriciclaggio

Segnalazione fiscale (DAC 6) e segnalazione di operazione sospetta (Legge Antiriciclaggio)

La segnalazione di operazione sospetta potrebbe esporre il soggetto obbligato ad un rischio di responsabilità penale (id est: ad autoincriminarsi).

Tale riflessione deve considerare, oggi, il sistema introdotto dalla Direttiva 2018/822 (c.d. DAC 6), concernente lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

L’intento della Direttiva è quello di rafforzare gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e, in particolare, quelli mirati a combattere l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi, finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli.

La Direttiva è stata recepita con il d.lg. 30 luglio 2020 n. 100.

Sono tenuti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate del meccanismo transfrontaliero gli intermediari e il contribuente.

Secondo la Direttiva, tra gli intermediari rientrano pure le persone “registrate presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza in uno Stato membro”.

Tra i soggetti tenuti alla comunicazione rientrano anche i professionisti indicati nell’art 3 comma 4 della Legge Antiriciclaggio, tra i quali dottori commercialisti, avvocati, notai.

La Direttiva e il decreto attuativo (art 3) sanciscono che l’intermediario è esonerato dall’obbligo di comunicazione:

a)    se prova che le informazioni riguardanti il meccanismo transfrontaliero sono comunicate da altro intermediario;

b)   per le informazioni che riceve dal proprio cliente o ottiene riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica del medesimo o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento. Comunque, queste comunicazioni se poste in essere per le finalità previste dal decreto e in buona fede non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative;

c)    qualora dalle informazioni può emergere una sua responsabilità penale.

Secondo la Relazione illustrativa, l’esenzione sub b) “attinge nello specifico alla normativa antiriciclaggio” (pag. 7) e quella sub c) costituisce una garanzia contro l’autoincriminazione (nemo tenetur se detegere: pag 8).

La violazione degli obblighi di comunicazione previsti è punibile ai sensi dell’art 10 del d.lg. 471/1997 (normativa sugli illeciti amministrativi tributari), con aumento della metà della sanzione ivi prevista (che è compresa tra euro 2.000 ed euro 21.000).

Il sistema (rectius: l’esonero legato al rischio di autoincriminazione) potrebbe ritenersi valido - in via interpretativa - in un contesto del tutto analogo (la normativa antiriciclaggio che ne costituisce, expressis verbis, fonte ispiratrice); in relazione ad un adempimento analogo (segnalazione di operazione sospetta); che può portare a conseguenze analoghe (rischio di autoincriminazione, in quanto l’UIF potrebbe/dovrebbe inoltrare notitia criminis alla Procura competente ove ravvisasse elementi di reato nella segnalazione di operazione sospetta).

Si aggiunga che l’esimente prevista dalla DAC 6 e dal decreto riguarda una normativa che prevede sanzioni tutto sommato modeste, specie se confrontate con quelle previste dalla Legge Antiriciclaggio per le omesse s.o.s. (che possono arrivare a 300mila euro per le omissioni c.d. qualificate e anche ad importi superiori ai sensi dell’art 58).

A mio avviso non è peregrina, in taluni casi concreti, una questione di illegittimità costituzionale dell’art 58 Legge Antiriciclaggio nella parte in cui sanziona l’omessa segnalazione di operazioni sospette da parte di un soggetto obbligato che potrebbe essere sottoposto ad indagini penali – in seguito alla trasmissione degli atti al PM da parte della UIF – per un reato integrato dalle operazioni non segnalate (e in relazione ai medesimi fatti oggetto della segnalazione). 

Insomma: violazione del diritto di difesa, comprensivo del divieto di autoincriminazione, anche alla luce di numerose fonti internazionali (cfr. ordinanza Corte Costituzionale 54/2018).

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