News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.
Ho difeso di recente un operatore del settore da alcune contestazioni mossegli dalla Guardia di Finanza. Si trattava precisamente di ipotizzate violazioni in tema di adeguata verifica (omessa acquisizione di informazioni sullo scopo del rapporto; omesso controllo costante del rapporto; omessa adeguata verifica rafforzata in relazione ad un cliente qualificabile come PEP).
Le violazioni sono state attribuite al Responsabile antiriciclaggio e la società è stata ritenuta responsabile in solido: ritengo si tratti di modus procedendi non corretto, che quindi non può fondare l'applicazione di una sanzione, in quanto il soggetto obbligato è il prestatore di servizi relativi alla moneta virtuale (quindi la società) e non un suo esponente aziendale (legale rappresentante o Responsabile antiriciclaggio). Il procedimento è in itinere, avremo modo di tornarci su appena possibile anche con riguardo alle modalità con le quali la GDF ha proceduto a qualificare le violazioni come "gravi", "ripetute" e "sistematiche". Metto oggi a disposizione a questo link le pagine introduttive del verbale di contestazione per avere una percezione dell'inquadramento del tema da parte dell'organo investigativo.