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Anche la corruzione tra privati comporterà la responsabilità delle persone giuridiche. Il complesso mosaico degli interventi internazionali per la lotta alla corruzione si completa con la decisione quadro sulla corruzione privata. Dopo la Convenzione del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (ratificata dall’Italia con la legge n. 300 del 2000) e la Convenzione di diritto penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (artt 7 e 8, corruzione attiva e passiva nel settore privato; in vigore dall’1 luglio 2002, ma non ancora ratificata dall’Italia), l’U.E. è in procinto di intervenire in seguito all’iniziativa della Danimarca. Secondo la Proposta di Decisione-quadro in esame, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti condotte intenzionali costituiscano un illecito penale allorché compiute nel quadro di attività professionali (art 2): a) promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere; b) sollecitare o ricevere, direttamente, o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, ovvero accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere. Dovrà essere prevista anche la punibilità dell’istigazione a commettere i reati di cui all'articolo 2, nonché il favoreggiamento degli stessi o il tentativo di commetterli (art 3). Le condotte di cui agli articoli 2 e 3 dovranno essere punite con pene privative della libertà di durata massima compresa tra uno e tre anni (art 5). Ciascuno Stato membro dovrà inoltre adottare pene accessorie allorché circostanze speciali lo richiedono, ad esempio in caso di recidiva In particolare: a) in correlazione con una condanna per le condotte di cui agli articoli 2 e 3, l'interdizione temporanea di una persona fisica dal continuare ad esercitare un'attività, o ad esercitarla in talune forme, quando dai fatti accertati risulti un chiaro rischio di abuso della posizione o della funzione; b) l'interdizione temporanea di una persona fisica dal fondare, gestire o dirigere una società a responsabilità limitata o una società che richieda un'approvazione ufficiale speciale quando dai fatti accertati risulti un chiaro rischio di abuso della posizione o della funzione. In questa sede interessa soprattutto la previsione della responsabilità – anche non penale - della persona giuridica (art 6), intendendosi per tale “qualsiasi ente così definito a norma del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche”. Ciascuno Stato membro dovrà adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3, commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale occupi una posizione dirigente in seno alla persona giuridica, basata: a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica. Oltre ai casi appena menzionati le persone giuridiche possono essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di vertice abbia reso possibile la perpetrazione di un illecito del tipo menzionato agli articoli 2 e 3, a beneficio della persona giuridica, da parte di una persona soggetta alla sua autorità. In ogni caso la responsabilità della persona giuridica non esclude l'azione penale contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici di un illecito del tipo menzionato agli articoli 2 e 3. Le sanzioni (art 7) dovranno essere, al solito, effettive, proporzionate e dissuasive e potranno comprendere sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale, ed eventualmente altre sanzioni, tra cui: a) l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico; b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale; c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; d) provvedimenti giudiziari di scioglimento. Nell’ultima riunione del Consiglio sulla giustizia e gli affari interni (GAI), è stato tuttavia raggiunto un compromesso: gli Stati hanno la facoltà di limitare – per i primi cinque anni di vigenza della Decisione - l’applicazione della Decisione stessa ai casi in cui la condotta illecita determini una distorsione della concorrenza nell’acquisto di beni e di servizi commerciali. L’Italia sembrerebbe orientata ad avvalersi di tale possibilità. Ciascuno Stato membro dovrà adottare le misure necessarie per definire la sua giurisdizione per quanto riguarda gli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi: a) interamente o in parte nel suo territorio, b) da un suo cittadino o residente, o c) a vantaggio di una persona giuridica la cui sede principale è situata nel territorio di detto Stato membro (art 8; nel d.lg. 231 esiste già una norma – l’art 4 - che consente, a certe condizioni, la punibilità dell’ente per reati commessi all’estero). La decisione in esame abroga la precedente azione comune 98/742/GAI. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore dal gennaio 2004, contestualmente alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo: il reato di corruzione tra privati è infatti compreso nella lista di trentadue reati per i quali sarà possibile il mandato di arresto stesso. (Maurizio Arena)