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Il d.d.l. di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione




Verrà prossimamente approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge di ratifica della Convenzione di diritto penale s

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Verrà prossimamente approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge di ratifica della Convenzione di diritto penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa (1999); l’esame preliminare è stato effettuato nel pre-consiglio del 4 luglio u.s.

Il d.d.l. introdurrà il delitto di traffico di influenze illecite: chi millanta conoscenze nell'amministrazione proponendosi come intermediario per il sollecito di pratiche in cambio di danaro o di favori per accelerarne l'iter o per ottenerne un vantaggio sarà punito con la reclusione tre a sette anni.

Il provvedimento colpisce anche colui il quale sollecita e cerca il contatto con il mediatore allo scopo di ottenere un vantaggio: la pena della reclusione è compresa tra due e cinque anni.

La pena è aumentata fino ad un terzo se il traffico di influenze interessa l'esercizio di attività giurisdizionali.

Il d.d.l. riformula anche gli articoli riguardanti la corruzione (art. 319 c.p.) e la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter), riconducendo all'interno di un'unica fattispecie di reato anche la concussione per induzione e quella per costrizione che viene equiparata, anche quoad poenam, al reato di estorsione.

Nasce in buona sostanza un'unica tipologia di delitto di corruzione che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero che attua la condotta criminosa allo scopo di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio. In entrambi i casi reclusione è compresa tra quattro e dieci anni.

Conseguenze meno gravi, invece, sono previste per il corruttore che rischia da due a sei anni di reclusione, ulteriormente ridotti a un anno o a tre mesi, se l'atto o il servizio pubblico per il quale ha dato o promesso danaro era già stato predisposto dal dipendente pubblico.

Il nuovo sistema sanzionatorio aggrava la posizione del pubblico ufficiale, da un lato, e alleggerisce quella del privato dall'altra allo scopo di tenere conto degli effetti della c.d. concussione ambientale e della posizione di debolezza di chi accetta di corrompere poiché indotto dai disservizi o dalle lungaggini del sistema amministrativo.

Il provvedimento prevede una particolare circostanza aggravante nel caso di concussione per costrizione. Se la violenza o minaccia che induce al reato è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio attraverso un abuso dei propri poteri, qualità o funzioni la pena prevista è la reclusione da sei a venti anni.

Innovativo il meccanismo di ravvedimento per il dipendente pubblico corrotto; la pena può infatti essere diminuita sino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che venga esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili ed al sequestro delle somme o delle utilità oggetto del reato.

 

(Maurizio Arena)



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