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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1788
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all’11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 e
aperta alla firma a Merida dal 9 all’11 dicembre 2003.
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, di seguito denominata «Convenzione », a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 68 della Convenzione stessa.
ART. 3.
(Modifiche al codice penale).
1. All’articolo 322-bis, secondo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria ».
ART. 4.
(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
1. Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
« ART. 25-sexies.1. – (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria).
– 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote ».
ART. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. Dopo l’articolo 740 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
« ART. 740-bis. – (Devoluzione a uno Stato estero delle cose confiscate).
– 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero adottato il provvedimento di confisca.
2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:
a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;
b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.
ART. 740-ter. – (Ordine di devoluzione).
– 1. La corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell’articolo 740-bis.
2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmesso al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente ».
ART. 6.
(Autorità nazionale anti-corruzione).
1. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, che svolge le relative funzioni tramite il Servizio anticorruzione e trasparenza del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, è designato quale autorità nazionale ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione.
ART. 7.
(Autorità centrale).
1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 46, paragrafo 13, della Convenzione l’Italia designa come autorità centrale il Ministro della giustizia.
2. Le richieste di assistenza giudiziaria devono pervenire tradotte in lingua italiana.
3. Il Ministro della giustizia provvede, altresì, nei casi previsti dall’articolo 46, paragrafo 7, e 57 della Convenzione.
ART. 8.
(Norma di copertura).
1. Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 33.120 annui a decorrere dall’anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.