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Codice Antimafia per le imprese: nuovi obblighi per l'ODV



Il Codice elaborato da Piero Luigi Vigna, Giovanni Fiandaca e Donato Masciandaro contro le infiltrazioni criminose negli appalti.



Una brevissima nota di prima lettura dell’interessante (ed importante) “Codice Antimafia” elaborato da Piero Luigi Vigna, Giov

Una brevissima nota di prima lettura dell’interessante (ed importante) “Codice Antimafia” elaborato da Piero Luigi Vigna, Giovanni Fiandaca e Donato Masciandaro.

Tra le varie disposizioni di rilievo va evidenziata quella che obbliga l'ODV ex d.lg. 231/2001 a segnalare eventuali infiltrazioni criminose di cui abbia notizia alla Prefettura competente, a pena di sanzione disciplinare (l’omessa segnalazione integra anzi “grave illecito disciplinare”).

Non si può non rilevare la tendenza ad assegnare una rilevanza esterna all'ODV, il quale si vede gravato di obblighi di segnalazione in favore di Autorità pubbliche.

Il trend in questione ha un preciso inizio con la nuova normativa antiriciclaggio (art 52 d.lg. 231/2007), che prevede la responsabilità penale dell’ODV (e degli altri organi di controllo interno) in caso di omessa comunicazione di alcune violazioni della stessa normativa.

In questo caso, le aziende che volessero recepire i principi del Codice Antimafia, dovrebbero prevedere nel proprio “Modello 231” l’obbligo a carico dell’ODV – sanzionato in via disciplinare – di riporto all’esterno.

Il “pericolo” è che, in questo modo, si munisce l’ODV di poteri impeditivi (in senso stretto: la segnalazione di infiltrazioni criminose potrebbe precedere la commissione di reati veri e propri), con conseguente possibile ascrizione di responsabilità al medesimo ai sensi dell’art 40 cpv. c.p.

In altri termini: l’ODV potrebbe essere visto come titolare di un obbligo (ex lege ed ex contractu) di impedimento di certi reati; allo stesso verrebbero, in effetti, conferiti poteri impeditivi; ferma restando la necessità del dolo, non sembra peregrina l’ipotizzabilità di una responsabilità omissiva impropria, appunto ex art 40 cpv. c.p.

Insomma, se non si erra, i postulati fino ad oggi invalsi in subiecta materia (l’ODV non ha l’obbligo giuridico di impedire reati; l’ODV non ha poteri impeditivi) mostrano le prima preoccupanti crepe.

 

(Maurizio Arena)



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