Newsletter Antiriciclaggio su Linkedin


News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.

Iscriviti su LinkedIn

 

La gestione straordinaria di attività sanitarie per fatti di corruzione

Il decreto legge 13 novembre 2015, n. 179, recante “Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni” (in vigore dal 15 novembre 2015), all’articolo 3, rubricato “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il SSN”, ha apportato importanti modifiche all’articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
L’obiettivo perseguito dal D.L. può individuarsi nell’esigenza di prosecuzione dell’attività sanitaria accreditata, attraverso la creazione di un sistema di gestione separata, rispetto alla struttura proprietaria, della parte che opera in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, in modo che coloro che hanno commesso un illecito penale o ne hanno beneficiato non possano anche trarre vantaggi ulteriori dalle attività illegali commesse.
Si vuole in sostanza salvaguardare l’esercizio, in regime di convenzione con il SSN, dell’attività sanitaria, mediante la previsione di misure volte a garantire che le indagini della magistratura possano svolgersi senza interrompere o ritardare l’erogazione di prestazioni sanitarie indispensabili per la tutela del diritto alla salute, nonché di evitare che la prosecuzione dell’accordo contrattuale di cui all’articolo 8-quinquies del d.lg. n. 502/1992 (riforma sanitaria) possa tradursi nell’attribuzione di un indebito profitto all’impresa incriminata, con conseguente aggravamento del danno patrimoniale a carico del SSN.
Il legislatore ha, pertanto, ampliato l’ambito dei destinatari delle misure straordinarie ex art 32, inserendo tra gli stessi l’“impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale” (comma 1) e/o un qualunque “soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa” (nuovo comma 10-bis).
La misura straordinaria può, insomma, riguardare non solo entità economiche strutturate nella forma dell’impresa (individuale o collettiva) ma anche quelle entità soggettive - tipiche del settore sanitario - che assumono la forma delle fondazioni e/o delle associazioni, riconosciute o meno, disciplinate dal codice civile.
Le misure straordinarie ivi previste sono sorte come strumento per intervenire sugli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture; con il D.L. 179, le misure diventano applicabili anche “agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
Si è tenuto conto delle modalità di esercizio, da parte dei soggetti privati, dell’attività sanitaria, per conto e a carico del SSN: essa non avviene per il tramite del ricorso a procedure di gara di tipo concorrenziale - come accade negli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture – ma attraverso un sistema abilitativo di autorizzazione e successivo accreditamento istituzionale, all’esito del quale vengono poi stipulati dalle Regioni “accordi” con i soggetti che si occupano di attività sanitarie.
Altro aspetto di novità riguarda i presupposti per poter emettere la misura straordinaria in esame; accanto a quelli indicati nel comma 1 dell’art. 32, il D.L. n. 179/2015 ne aggiunge un altro, specificamente indicandolo nel nuovo comma 10-bis; giustificano, quindi, la misura “condotte illecite o eventi criminali posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale”.
Nelle prime linee guida interpretative sull'art 32, adottate dall'ANAC e dal Ministro dell’interno, si era già evidenziato come l’indicazione delle fattispecie delittuose non dovesse essere considerato un numerus clausus e come fra esse potessero essere ricomprese altre ipotesi di reato, come la truffa ai danni di enti pubblici (art. 640 c.p., art. 640-bis c.p.) o l’emissione/utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
Il riferimento ad “eventi criminali” posti in essere “ai danni” del Servizio sanitario nazionale, copre evidentemente quelle tipologie di reato di cui si faceva già cenno nelle Linee guida e, in primis, le fattispecie di truffa.
Del resto lo spunto che ha indotto l’Esecutivo ad emanare il D.L. è costituito dalle indagini svolte nei confronti degli amministratori dell’Ospedale israelitico di Roma, che hanno visto proprio la contestazione dei delitti di truffa.
Proprio quest'ultima struttura è stata oggetto di misura di gestione straordinaria, ai sensi della recente integrazione normativa: la richiesta dell'ANAC e il provvedimento del Prefetto di Roma si possono leggere sul sito dell'ANAC.

In libreria

Il tema della sicurezza alimentare spiegato attraverso una vasta selezione di casi pratici, norme e indicazioni, rivolte sia agli operatori che ai consumatori.

In libreria: "La responsabilità da reato delle piccole imprese"

Il volume riassume orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, oltre a un necessario inquadramento normativo e di best practice del tema, tenendo anche conto dei profili repressivi e preventivi.

Copyright