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Le sanzioni interdittive per i reati di corruzione

[Estratto dal Capitolo “Le sanzioni interdittive per i reati di corruzione”, M. Arena, in AA.VV., La nuova anticorruzione, a cura di R. Razzante, Maggioli Editore, 2019]

Il nuovo comma 5 dell’art 25

La legge 3/2019 aumenta nettamente la durata delle sanzioni interdittive (1), operando, peraltro, una (inedita e per certi versi criticabile) distinzione tra reato commesso dal soggetto apicale e reato commesso dal soggetto “sottoposto” (nuovo comma 5 dell’art 25 d.lg. 231):
- nel primo caso, la durata delle sanzioni interdittive è compresa tra 4 e 7 anni;
- nel secondo caso, la durata delle sanzioni interdittive è compresa tra 2 e 4 anni
Tale aumento della durata delle interdittive viene previsto solo per i menzionati reati, in deroga (esplicita, in virtù di apposita integrazione) al disposto generale dell’art 13 d.lg. 231, che sancisce la durata massima di tali sanzioni in 2 anni.
Non cambia, invece, la durata delle corrispondenti misure cautelari, le quali potranno avere durata di un anno; se disposte dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata può coincidere con quella della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi (art 51) (2).

Alcune osservazioni

L’inasprimento della durata delle interdittive riguarda esclusivamente taluni delitti di corruzione.
Tale scelta introduce un evidente elemento di incoerenza del sistema, poiché nel “catalogo” dei reati presupposto sono presenti reati che presentano un grado di offensività ben maggiore rispetto a quello proprio dei reati contro la pubblica amministrazione.
Va pure aggiunto che una mitigazione degli effetti negativi «collaterali» potrà eventualmente avvenire mediante un più frequente ricorso all’istituto del commissariamento giudiziale, atteso che l’interdizione dell’attività od anche della sola possibilità di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione, ben facilmente determinerà una situazione di sostanziale interruzione dell’attività dell’impresa (3).
Sotto diverso profilo, risulterà decisivo individuare la qualifica del soggetto che commette il reato (se apicale o “sottoposto”): ciò potrebbe condurre ad una sostanziale marginalizzazione del disposto dell’art 8 del d.lg. 231, che prevede che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è identificato (4).
Ancora più a monte: la soluzione normativa di distinguere la durata a seconda della qualifica dell’autore del reato coglie esclusivamente un dato probabilistico fondato sulla mera presunzione per cui la scelta di commettere il reato da parte del vertice dell’ente implica una maggiore responsabilità dell’ente.
Tuttavia, tale osservazione non è sempre valida e, soprattutto, determina una sovrapposizione tra profili attinenti alla colpevolezza dell’ente e profili concernenti la gravità dell’illecito (5).

(1) che restano, comunque, applicabili ai medesimi reati contemplati nel testo previgente. Al nuovo reato-presupposto del traffico di influenze illecite (art 346-bis c.p.) si applica soltanto la sanzione pecuniaria.
(2) Il testo precedente dell’art 51, nel prevedere gli stessi termini di durata oggi vigenti, li calcolava in relazione alla durata massima delle interdittive ex art 13 comma 2 (metà o due terzi di due anni: quindi, appunto, 1 anno o 1 anno e 4 mesi). Ma l’art 13 è stato modificato con la previsione della durata ad hoc delle interdittive per i delitti di corruzione e il riferimento alla durata edittale delle interdittive avrebbe determinato una durata maggiore delle cautelari.
(3) Di Geronimo, Le modifiche introdotte dalla cd. «spazzacorrotti» in tema di misure cautelari interdittive, Riv. Resp. Amm. Soc. Enti, 2/2019, 51.
(4) Santoriello, Anche nei confronti degli enti collettivi il decreto anticorruzione mostra inutili ed incoerenti “furori sanzionatori”, Dir. Pen. Proc. 6/2019, 759.
(5) Di Geronimo, op. cit., 48.

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