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Finanziaria 2005: obbligatori Modelli per illeciti su formazione e lavoro

Importante novità – passata piuttosto sotto silenzio – nella Finanziaria 2005. Il comma 82 dell’art 1 estende di fatto l’ambito di operatività del d.lg. 231 alla prevenzione dell’uso irregolare di incentivi per formazione e lavoro.

Ecco il testo dell’articolo, in vigore dal 1 gennaio u.s. (in grassetto alcuni punti di rilievo):
“82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le societa' che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attivita' produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003 (l’Istituto per lo Sviluppo e la Formazione professionale dei Lavoratori, n.d.r.), secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento.
L'agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all'ente di cui al primo periodo l'elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l'adozione delle conseguenti iniziative.
Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”
Con riserva di tornare a breve sull’argomento, è possibile in questa sede evidenziare le seguenti questioni:
- l’adozione delle misure preventive è obbligatoria, a differenza del sistema generale di cui al d.lg. 231(sono addirittura previste ispezioni per verificare l’adeguamento ai nuovi adempimenti);
- i singoli modelli (e non le linee guida di categoria) potranno essere predisposti o approvati dall’Isfol (resta fuori il Ministero della Giustizia); tra l’altro si porrà per l’Isfol il problema dell’elevato numero di modelli da esaminare;
- pur essendoci il richiamo dei principi generali di cui al d.lg. 231, non è chiaro per quali tipologie di illeciti occorre adottare i Modelli organizzativi;
- l’obbligo è posto a carico di “tutti” gli enti che hanno beneficiato di finanziamenti: si rischia in questo modo di coinvolgere anche piccole imprese che hanno ottenuto un finanziamento una tantum;
Una ulteriore considerazione.
Le persone giuridiche che in ipotesi avessero già adottato i Modelli ai sensi degli artt 6 e 7 del d.lg. 231 dovranno riconsiderarli alla luce di queste nuove finalità e sottoporli all’Isfol.
Non è chiara, almeno a chi scrive, la finalità della disposizione in esame: già ai sensi degli artt 24 e 25 d.lg. la malversazione, l’indebita percezione di erogazioni, la truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche (per non parlare delle ipotesi di corruzione) possono coinvolgere l’ente sul piano sanzionatorio.
Sempre che – avuto riguardo agli artt 5, 6 e 7 – il reato de quo sia stato commesso nel suo interesse e che non siano stati adottati e attuati i Modelli organizzativi e di controllo.
(Maurizio Arena)

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