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Tribunale Torino 10 febbraio 2005




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Tribunale di Torino - Sezione Gup

Ordinanza 11 dicembre 2004  -  10  febbraio 2005

 

Il  Gup Simone Perelli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell’11 dicembre 2004 in ordine all'opposizione effettuata dal difensore della società "XX" circa la modifica della contestazione relativamente ad un illecito asseritamente connesso, a norma dell'articolo 12 lettera b) Cpp, in conformità a quanto disposto dall'articolo 423, comma 1, Cpp; letta la memoria depositata dal Pm in cancelleria in data 27 gennaio 2005;

 

Osserva

 

L'opposizione della difesa risulta infondata.

Come accennato nelle precedenti ordinanze, occorre prendere le mosse dagli articoli 34 e 35 del D.Lg. 231/01, che dettano le disposizioni di carattere generale del procedimento di accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative.

Com'è noto, queste due norme prevedono che per il procedimento si osservino, oltre alle norme speciali previste dallo stesso decreto legislativo, le norme del codice di procedura penale e le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

Stante il chiaro rinvio alle norme del codice di rito, deve subito anticiparsi come, a parere di questo giudice, nessuna ragione autorizzi a ritenere incompatibile con il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative il disposto di cui all'articolo 423 comma 1 Cpp, richiamato dal Pm per la modifica (rectius: integrazione) della contestazione alla società "XX".

Il difensore della società, nel motivare la propria opposizione, richiama l'ordinanza dello scrivente (letta e depositata alla scorsa udienza), laddove viene sottolineato il principio di colpevolezza seguito dal legislatore per l'imputazione dell'illecito amministrativo.

Questo richiamo, ad avviso del difensore, porterebbe ad escludere in radice la configurabilità - a carico delle persone giuridiche - della responsabilità a titolo di dolo e, dunque, impedirebbe la possibilità di procedere alla contestazione di un reato connesso, a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b) Cpp.

Occorre precisare come, nell'ordinanza richiamata, il riferimento al principio di colpevolezza stia a significare l'esclusione di ogni forma di responsabilità a titolo oggettivo (articolo 5), a sottolineare cioè la necessità che l'illecito sia "espressione della politica aziendale o, quanto meno, derivi da una colpa di organizzazione".

E' evidente, dunque, come il principio di colpevolezza evocato nella precedente ordinanza debba essere inteso in senso generico, ossia quale elemento costitutivo dell'illecito, alla stregua della tipicità e dell'antigiuridicità.         

Elemento imprescindibile che ha assunto un ruolo centrale nel nostro ordinamento penale, come è dato desumere dall'articolo 27 comma 1 della Costituzione, secondo l'interpretazione ormai invalsa, in base alla quale l'applicazione di una pena presuppone l'attribuibilità psicologica del singolo fatto reato alla volontà antidoverosa del soggetto (mutatis mutandis: del singolo fatto illecito ascritto alla persona giuridica).

Come la Corte Costituzionale ha da tempo chiarito (vedasi le sentenze nn. 364/88 e 1085/88) l'imputazione subiettiva del fatto criminoso può considerarsi veramente conforme al principio di "personalità" a condizione che il fatto stesso sia attribuibile all'autore almeno a titolo di colpa, mentre ove un solo elemento della fattispecie che concorre a contrassegnare la lesività del fatto, sia sganciato dal "dolo" o dalla "colpa", viene meno il carattere personale dell'addebito e un' eventuale attribuzione di responsabilità penale si pone perciò in insanabile conflitto con l'articolo 27 , comma 1, Costituzione.

A tale principio, come si è più volte detto, si è ispirato il legislatore anche nel tratteggiare il sistema della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Questo, dunque, era il senso dell'espressione utilizzata nell'ordinanza richiamata e, quel che più conta, così deve intendersi il principio di colpevolezza esteso dal D.Lg. 231/01 all'illecito amministrativo delle persone giuridiche.

Infatti, l'adattamento di questo principio alle persone giuridiche, ha comportato la necessità di effettuare una previsione normativa dei casi nei quali - per mancanza di colpevolezza - l'ente deve andare esente da responsabilità, al fine di scongiurare il pericolo dello sconfinamento nella responsabilità oggettiva; oltre ad escludere la responsabilità nel caso in cui l'agente abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (articolo 5 comma 2), il decreto legislativo enuclea espressamente i casi nei quali, nonostante la commissione del reato, l'ente non può ritenersi responsabile in quanto nessun rimprovero, neppure di mera disattenzione o imprudenza può essergli rivolto (articoli 6 e 7).

Ciò premesso è evidente, come - in astratto - la colpevolezza dell'ente (si ripete: quale parametro valutativo della relazione psicologica fatto-autore), possa consistere indifferentemente nella volontarietà del fatto ovvero nella involontarietà colpevole dello stesso.

Detto altrimenti, nessuna ragione peculiare autorizza ad escludere che tra il fatto illecito e la persona giuridica possa esistere, in considerazione della previsione e della volontarietà della condotta, una relazione riconducibile alla categoria del dolo.

Conseguentemente, sempre in linea ipotetica ed astratta, non può affatto escludersi che le condotte materiali contestate alla società "XX", rispetto ai fatti asseritamente costitutivi dell'illecito amministrativo della persona giuridica, implicassero una relazione soggettiva volontaristica di natura dolosa e, quindi, potessero dirsi tra loro connesse, ai sensi dell'articolo 12, comma l,lettera b), Cpp.

In definitiva, come anticipato, dev'essere disattesa l'opposizione della difesa alla modifica (rectius: integrazione) dell'imputazione, nei confronti della società XX., richiesta dal Pm in conformità a quanto disposto dall'articolo 423 Cpp, richiamando la connessione di cui all'articolo 12, comma 1 lettera b), Cpp.

 

PQM

 

Respinge l'opposizione del difensore della società XX ed autorizza la modificazione dell'imputazione richiesta dal P.m., in conformità a quanto previsto dall'articolo 423, comma 1, Cpp

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