News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro prevede l'obbligatorietà del Modello organizzativo per alcune tipologie di aziende e la possibilità di certificazione dello stesso.
Alcune novità concernenti il d
Alcune novità concernenti il d.lg. 231/2001 nella bozza di Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
art 2: “modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’art 6 comma 1 lett. a) del d.lg. 231/2001, idoneo a prevenire i reati contravvenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, i delitti di cui agli artt 589 e 590 comma 3 c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”.
art 30
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lg. 231/2001. deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
<![if !supportLists]>· <![endif]>al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
<![if !supportLists]>· <![endif]>alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
<![if !supportLists]>· <![endif]>alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
<![if !supportLists]>· <![endif]>alle attività di sorveglianza sanitaria;
<![if !supportLists]>· <![endif]>alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
<![if !supportLists]>· <![endif]>alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
<![if !supportLists]>· <![endif]>all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
<![if !supportLists]>· <![endif]>alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:
<![if !supportLists]>· <![endif]>idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle suddette attività;
<![if !supportLists]>· <![endif]>un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
<![if !supportLists]>· <![endif]>un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività
In sede di prima applicazione, i modelli definiti conformemente alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dello standard OHSAS 18001, si presumono conformi ai requisiti di cui sopra.
Agli stessi fini “ulteriori modelli” possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro.
L’adozione dei modelli è obbligatoria per:
<![if !supportLists]>· <![endif]>i datori di lavoro che occupino oltre 1000 lavoratori;
<![if !supportLists]>· <![endif]>aziende estrattive ed altre attività minerarie;
<![if !supportLists]>· <![endif]>aziende per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno 10 lavoratori;
<![if !supportLists]>· <![endif]>le centrali termoelettriche;
<![if !supportLists]>· <![endif]>gli impianti e i depositi nucleari;
<![if !supportLists]>· <![endif]>le strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private
L’adozione del modello nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ex art 11 (finanziamento di iniziative di “diffusione della cultura della sicurezza”).
(Maurizio Arena)