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Regione Lombardia su requisiti accreditamento enti privati

Delibera Giunta Regione Lombardia 25 luglio 2012

 

 

NOTA

Dal 2013, per stipulare la convenzione con la Regione, i privati accreditati dovranno presentare certificazione antimafia del gestore e di tutti i proprietari, una relazione annuale dell'organismo di vigilanza ex d.lg. 231/2001 e il bilancio consolidato approvato e certificato da una società di revisione.

Si precisa che tutte le strutture private di ricovero e cura accreditate (ivi comprese le Fondazioni e gli Enti no profit), dovranno inviare entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, alla ASL competente per territorio, un sintetico estratto della relazione annuale dell’organismo di vigilanza, attestante, in modo esplicito ed inequivocabile, l’efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l’assenza o l'evidenza di criticità.

Dal canto loro, le Aziende Sanitarie Locali devono verificare che dall’estratto sintetico della relazione annuale dell’organismo di vigilanza risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l’efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l’assenza/evidenza di criticità.

Tale ultima Delibera si spinge un pò più avanti rispetto agli altri atti della Regione Lombardia in tema di adozione obbligatoria del Modello organizzativo, laddove specifica che la sintetica relazione dell'ODV deve attestare "in modo esplicito ed inequivocabile, l’efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l’assenza o l'evidenza di criticità".

Tale ultima previsione va a consolidare il trend normativo che assegna all'ODV una rilevanza esterna rispetto all'ente nel quale è incardinato.

Tale evoluzione può dare adito a scenari critici, specie in organizzazioni poco "mature" sulla compliance 231.

Mi riferisco ovviamente ai rapporti tra organo amministrativo e ODV.

L'ODV potrebbe essere indotto - chiaramente in maniera informale - dall'organo amministrativo a non evidenziare criticità riscontrate; oppure a non qualificare come criticità alcune "non conformità" rilevate (e tralasciamo in questa sede la genericità - o meglio la non univocità - dell'espressione "criticità", che meriterà pure ulteriori approfondimenti).

In caso tali criticità emergessero successivamente per altra via, e ci fossero conseguenze nei rapporti tra ente e Regione, la responsabilità potrebbe venire appuntata - da parte dello stesso organo dirigente - sullo stesso ODV.

Altro problema: l'invio della relazione compete all'ente, non direttamente all'ODV.

Quid iuris nel caso di contrasto sul contenuto di una relazione (evidentemente critica)?

In definitiva le soluzioni possibili sono due: o si struttura un ODV indipendente ed autorevole o lo si istituisce come pacificamente "compiacente".

Ma questo è un problema generale della compliance 231 non strettamente legato alla Delibera de qua.

(Maurizio Arena)

 

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