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Cassazione sul ricorso Siemens



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE VI PENALE

 

ORDINANZA

 

(c.c. 22 settembre - 27 settembre 2004)

 

 

sul ricorso proposto dall'avv. ..., quale difensore e procuratore speciale della persona giuridica SIEMENS AG con sede in Monaco e in Berlino, contro l'ordinanza 28 aprile 2004 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

 

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Domenico Carcano.

 

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale dr. Giovanni D'Angelo, il quale ha concluso per il rigetto;

 

udito l'avv. ..., difensore della Siemens AG, il quale ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata;

 

Ritenuto che l'avv. ..., quale difensore e procuratore speciale della persona giuridica SlEMENS AG propone ricorso immediato avverso la ordinanza 28 aprile 2004, con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato, a norma degli artt. 45 ss. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nei confronti della Siemens AG la misura cautelare del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di un anno;

 

Considerato che, come previsto dal secondo comma del citato art. 52, il ricorso per cassazione è ammesso solo contro i provvedimenti del Tribunale competente a decidere sull'appello e non anche per saltum contro le ordinanze che applicano all'ente la misura cautelare, tenuto conto che la prescrizione ad osservare "le disposizioni di cui all'art. 325 c.p.p." è riferita alla disciplina da applicare al ricorso ammesso contro i provvedimenti di cui al primo comma del medesimo art. 52;

 

che il richiamo all'art. 325 c.p.p. non può che essere limitato ai soli commi 3 e 4, i quali disciplinano modalità ed effetti della presentazione del ricorso per cassazione e non anche al secondo comma che introduce, invece, una deroga al primo comma del medesimo articolo, prevedendo espressamente il ricorso diretto solo contro il decreto di sequestro, che altrimenti non sarebbe stato ammissibile a nonna dell'art. 568, comma 2, c.p.p., non trattandosi di provvedimento sulla libertà personale, ovvero ex art. 569 c.p.p., limitato alle sole sentenze;

 

che il ricorso immediato in cassazione previsto dall' art. 325, comma 2 c.p.p. completa ed esaurisce il sistema configurato dalla disciplina codicistica in tema di misure cautelari per la quale il ricorso per saltum è ammesso soltanto in alternativa al riesame delle ordinanze cautelari ex art 311, comma 2, c.p.p. e, in ogni caso, non anche là dove sia previsto l'appello ( Sez. IV, 10 febbraio 1999, Sciamone, rv. 213540; Sez. I, 2 ottobre 1996, Straquadaini, rv. 205947; Sez. I, 31 ottobre 1990, Morgante, rv. 186061) ed ex art. 568 c.p.p. nei casi in cui un provvedimento sulla libertà personale non sia altrimenti impugnabile ( cfr. Sez. III, 27 novembre 1995, Bonsembiante, rv. 203290);

 

che, dunque, l'impugnazione prevista dall'art. 52 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, contro i provvedimenti che applicano le misure cautelari agli enti collettivi è soltanto l'appello;

 

che nonostante il ricorso immediato per cassazione non sia consentito, l'impugnazione de qua, in ogni caso, è ammissibile, in quanto il giudice adito "se un provvedimento giurisdizionale è impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso dal tipo (unico) legislativamente prescritto" deve limitarsi, a norma della regula iuris dettata dall'art. 568, comma 5, c.p.p. a prendere atto della voluntas impugnationis e trasmettere gli atti al giudice competente, "prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto cioè di errore ostativo o di scelta deliberata"( Sez. un., 31 ottobre 2001, Bonaventura, rv, 220221);

 

che pertanto, qualificato il ricorso come appello contro l'ordinanza ordinanza 28 aprile 2004 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano competente ex art.52 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

 

P.Q.M.

 

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano.

 

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