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Tribunale Torino, 11 giugno 2004



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE GIP E GUP
ORDINANZA 11 GIUGNO 2004
Giudice Perelli

Com'è noto, attraverso il D.Lgs 231/01 è stata introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti conseguente da reato.

Omissis

D'altro canto, la gravità delle conseguenze che la legge fa derivare dalla commissione dell'illecito rende ancora  più evidente l'esigenza, già diffusamente avvertita dagli organi di giustizia europei, di omogeneizzare i sistemi di responsabilità amministrativa e di responsabilità penale all'insegna delle massime garanzie previste per quest'ultima.

Con riferimento al procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative, non può non tenersi nella giusta considerazione la 'sezione I del capo III del D.Lgs che contiene le disposizioni di carattere generale.

Si rileva che il legislatore, da un lato, prevede che per il procedimento si osservino, oltre che le norme del decreto, anche le norme del codice di procedura penale e, dall'altro lato, che all'ente si applichino le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

In coerenza con quanto previsto dalla lettera q) della legge delega, il legislatore ha, dunque, operato la scelta di privilegiare il procedimento penale come luogo di accertamento e di applicazione delle sanzioni, collocando l'ente nella stessa condizione dell'imputato. Tanto premesso, relativamente alle indagini preliminari, mette conto osservare che l'articolo 55 pone a carico del pubblico ministero l'onere di annotare immediatamente nel registro di cui all'articolo 335 Cpp la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato, prevedendo una disposizione analoga a quella prevista dal codice di rito. Dall'annotazione decorre il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo, che l'articolo 56 individua in relazione al termine per lo svolgimento delle indagini del reato da cui l'illecito stesso dipende, comprese le proroghe.

Omissis

Nessuna norma prevede espressamente la possibilità, per l'autorità inquirente, di sottoporre ad interrogatorio l'ente attraverso il proprio rappresentante legale, tuttavia, stando alla relazione governativa «deve ritenersi che tale evenienza sia del tutto plausibile, dal momento che è stata operata una piena parificazione dell'ente all'imputato».

Parificazione che è nuovamente affermata,dalla disciplina di contestazione dell'illecito e dai provvedimenti adottabili all'udienza preliminare, attraverso gli articoli 59 e 61.

In definitiva, la parificazione operata dal legislatore tra l'imputato o la persona sottoposta ad indagini e l'Ente, esprime la volontà legislativa di apprestare anche in questa materia, un sistema di garanzie analogo a quello delineato dal codice di rito per l'accertamento del reato. Conseguentemente, ancorché non espressamente previsto, deve ritenersi che questo sistema di garanzie non possa prescindere dall'avviso all'ente della conclusione delle indagini, qualora il Pm non intenda procedere all'archiviazione del procedimento, come previsto dall'articolo 415bis Cpp per l'indagato.

Omissis

Inoltre, come non manca di sottolineare la Suprema corte (cfr. sentenza 14 gennaio 2004), la formalità di cui all'articolo 415 bis, presuppone, per parte sua, una architettura processuale dotata di udienza preliminare, non prevista per il processo celebrato dal giudice di pace, cosicché l'articolo 20 della stessa legge, nell'occuparsi delle cause di nullità della citazione a giudizio, non contempla l'omissione dell'avviso in discorso.

Omissis

Pertanto la richiesta di rinvio a giudizio non preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415bis Cpp, ovvero dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'articolo 375 comma 3 Cpp qualora l'ente abbia chiesto di essere sottoposto ad interrogatorio nel termine di cui all'articolo 415bis comma 3 Cpp.

In definitiva, poiché il Pm ha omesso di dare il citato avviso agli Enti indicati in premessa ne deriva che la richiesta di rinvio a giudizio nei loro confronti deve ritenersi affetta da nullità e, conseguentemente, in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 185 comma 3 Cpp e 38 comma 2 lettera c) D.Lgs 231/0 l, deve disporsi la separazione del processo nei confronti degli enti indicati in premessa e la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero.

Omissis

PQM

[ . . .] Dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio delle società ... perché non preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415bis Cpp.

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