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Qui di seguito una breve nota di commento alla sentenza del Tribunale penale di Cagliari (Giudice: dott.ssa Frizilio) del 20 ottobre 2015.
Trattasi di sentenza pronunciata, prima dell'apertura del dibattimento, ex art 129 comma 2 c.p.p. ai sensi del quale
Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.
I capi di imputazione
In seguito ad un'ispezione antiriciclaggio della Guardia di Finanza svolta nel 2010, venivano indagati e successivamente tratti a giudizio gli amministratori (per omessa registrazione ex art 36) e i sindaci di una società finanziaria (difesi da chi scrive, per violazione dell'art 52).
In particolare, veniva contestato al Presidente del Collegio Sindacale di aver
omesso di comunicare, entro 30 giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell’art 36 di cui ha avuto notizia, in violazione dell’art 52 comma 2 del d.lg. 231/2007.
Si trattava, precisamente, della lettera d) dell’art 52 comma 2 del d.lg. 231/2007 (Legge Antiriciclaggio, L.A.), ai sensi della quale gli organi di controllo aziendale
comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.
La decisione
Ebbene, il Giudice ha rilevato e sancito l’assenza di qualsiasi riferimento alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria, che ha sostituito il preesistente Ufficio Italiano Cambi), essendo invece destinatarie del previsto obbligo di comunicazione le “Autorità di vigilanza di settore”.
L’omessa comunicazione alla UIF costituiva reato nel testo originario della Legge Antiriciclaggio, fino alla modifica introdotta dal d.lg. 25 settembre 2009 n. 151, che con l’art 30 , lett. b), ha inserito quanto segue nel testo dell’art 52:
al comma 2, lettera d), la parola: «UIF» e' sostituita dalle seguenti: «autorità di vigilanza di settore.»
La UIF non è più destinataria delle comunicazioni in esame da parte del collegio sindacale.
Lo sono invece le – distinte – Autorità di vigilanza di settore.
Solo per completezza va aggiunto che l’art 1, comma 2 lett. c) della Legge Antiriciclaggio definisce Autorità di vigilanza di settore
le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a).
Per la società in questione – intermediario finanziario iscritto nell’albo ex art 106 Testo Unico Bancario (soggetto menzionato nell’art 11 della Legge Antiriciclaggio) – l’Autorità di vigilanza è, pacificamente, la Banca d’Italia, che tiene e gestisce questo albo.
Il Tribunale ha sancito che dal 4 novembre 2009 – data di entrata in vigore del d.lg. 151/2009 - l’omessa comunicazione alla UIF, da parte del collegio sindacale, delle infrazioni all’art 36 della Legge Antiriciclaggio, non è più prevista dalla legge come reato.
Ad altro sindaco della medesima società veniva contestato di aver
omesso di comunicare, entro 10 giorni, al Ministero del Tesoro gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale, in violazione dell’art 10 del d.l 143/1991 convertito nella legge 197/1991.
L’art 10 del d.l. 143, convertito dalla legge 197/1991, è stato espressamente abrogato dalla Legge Antiriciclaggio oggi vigente, all’art 64.
Art. 64 (Norme abrogate)
1. Sono abrogati:
a) a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonché gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione.
Il Tribunale ha sancito che il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato a decorrere dal 30 aprile 2008.