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DISEGNO DI LEGGE S 2230 (Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato)
[Riunito al S 2208 il 28 settembre 2016]
Di seguito le disposizioni principali con evidenziazioni dello scrivente:
Art. 1 (Oggetto)
1. Fuori dai casi di reati di calunnia o diffamazione e fuori dai casi di responsabilità di cui all’articolo 2043 del codice civile, accertati con sentenza definitiva, è prevista una specifica tutela per gli autori di segnalazioni aventi ad oggetto le condotte di cui alla presente legge.
Art. 2 (Oggetto delle segnalazioni)
1. Ai fini dell'applicazione del sistema di tutela di cui all'articolo 1, le segnalazioni devono riguardare condotte illecite nei confronti dell'interesse pubblico o dell'attività aziendale, nonché violazioni in materia di abusi di mercato e servizi di investimento.
Art. 3 (Soggetti)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti coloro che, in virtù di un rapporto di lavoro, presente o passato, pubblico o privato, sia esso subordinato, a progetto, di consulenza, collaborazione, stage o volontariato, vengono a conoscenza e segnalano illeciti o irregolarità ai sensi dell’articolo 2. Le segnalazioni devono avere ad oggetto fatti accaduti all'interno dell'amministrazione di appartenenza o della propria azienda o ad esse relativi.
2. Nei casi di distacco, comando o situazioni simili, il lavoratore può riferire anche di fatti accaduti in amministrazione o azienda diversa da quella di appartenenza, ma la segnalazione deve essere comunque inoltrata all'amministrazione o all'azienda cui i fatti si riferiscono.
3. La disciplina di cui alla presente legge si applica altresì ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
Art. 4 (Segnalazioni anonime)
1. Le segnalazioni anonime possono essere oggetto di valutazione solo se adeguatamente documentate.
Art. 5 (Esclusioni)
1. Le segnalazioni di cui agli articoli precedenti sono escluse dall'accesso di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7 (Destinatari della segnalazione)
1. Le segnalazioni possono essere inoltrate all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'ANAC, al responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione di appartenenza oppure al responsabile delle segnalazioni dell'azienda di appartenenza di cui all’articolo 8.
Art. 8 (Responsabile delle segnalazioni)
1. Ogni ente pubblico ed ogni azienda con almeno quindici dipendenti nomina un responsabile delle segnalazioni.
2. Nell'ambito della pubblica amministrazione le funzioni e le responsabilità di cui agli articoli da 9 e 13 della presente legge sono attribuite al soggetto nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Il nominativo del responsabile dell'Ufficio delle segnalazioni, laddove previsto, e dei suoi componenti è comunicato all'ANAC.
Art. 9 (Ufficio delle segnalazioni)
1. Il responsabile delle segnalazioni, laddove necessario, può avvalersi di un gruppo di lavoro composto da un numero di componenti rapportato alle dimensioni dell'ente o dell'azienda.
2. L'Ufficio è diretto dal responsabile delle segnalazioni.
3. Ciascun componente dell'Ufficio è sottoposto agli obblighi di riservatezza sulle informazioni apprese nell'ambito del proprio incarico.
Art. 10 (Compiti del responsabile delle segnalazioni)
1. Il responsabile delle segnalazioni si occupa della ricezione della segnalazione, della gestione delle notizie segnalate e dei dati relativi all'identità del segnalante, nonché del successivo inoltro a soggetti terzi per quanto di competenza.
2. Il responsabile della segnalazione coordina i componenti del gruppo di lavoro e valuta la fondatezza della segnalazione. A tal fine può chiedere chiarimenti e, in caso di evidente e manifesta infondatezza, può, previa comunicazione all'ANAC, archiviare la segnalazione. In caso ritenga fondata la segnalazione inoltra l'informazione agli organi competenti e ne dà comunicazione all'ANAC.
3. Il responsabile delle segnalazioni tutela la riservatezza dell’autore della segnalazione e cura l’integrità e la disponibilità dei dati ricevuti fino all’inoltro della segnalazione
Art. 11 (Tutela dell'autore della segnalazione)
1. L'identità dell'autore della segnalazione non può essere rivelata in assenza del consenso dello stesso.
2. L'autore della segnalazione non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Lo stesso ha diritto, qualora licenziato, ad essere riassunto ed al risarcimento degli eventuali danni morali, economici o di carriera, nonché alla rifusione delle eventuali spese legali.
3. La tutela di cui alla presente legge è esclusa nel caso in cui il segnalante non agisca in buona fede.
Art. 12 (Clausole di fedeltà)
1. Le clausole contrattuali di fedeltà e riservatezza, a fronte del prevalente interesse pubblico, sono nulle.
Art. 14 (Sanzioni)
1. Qualora l’ente o l'azienda non provveda agli obblighi di cui all’articolo 8 oppure adotti misure discriminatorie ai sensi dell'articolo 11 nei confronti dell'autore della segnalazione, l'ANAC applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di 50.000 euro.