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ANAC, Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese, in consultazione aperta fino al 27 giugno.
Il documento richiama anche il Modello organizzativo ex d.lg. 231/2001:
Si ritiene, inoltre, che deve costituire un ulteriore elemento di valutazione positiva, nell’ambito di un sistema di Rating di impresa gestito dall’ANAC, l’adozione da parte delle imprese di un modello organizzativo idoneo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Al riguardo devono essere presenti i seguenti elementi: a. l’individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati; b. la previsione di idonee procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati; c. l’adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione dei reati; d. la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all’organismo di vigilanza; e. la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti; f. l’introduzione di strumenti di monitoraggio e verifica volti a valutare l’efficacia delle misure introdotte e l’effettiva utilizzazione del modello attraverso la previsione di appositi organismi deputati allo svolgimento di tali attività.
Va rilevato che l'elencazione dei contenuti del Modello non coincide con quella effettuata nella Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, "Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali", ai sensi della quale gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione che preveda:
- l’individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati; - la previsione di idonee procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati; - l’adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione dei reati; - la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all’organismo di vigilanza; - la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti; - l’introduzione di sanzioni per l’inosservanza dei modelli adottati.
Quest'ultima Delibera prescrive inoltre - inopinatamente - di prevedere ed attuare adeguate forme di controllo sull’operato dell’organismo di vigilanza istituito.