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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 30.9.2005, L 255/167
intesa a rafforzare la cornice penale
per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento
europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) Il
piano d’azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare
le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia (2) così come le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 (punto 48) sollecitano
interventi legislativi contro la criminalità ambientale, in particolare
l’introduzione di sanzioni comuni e di garanzie procedurali comparabili.
(2) La
lotta contro l’inquinamento provocato dalle navi, in modo intenzionale o per
negligenza grave, costituisce una delle priorità dell’Unione. I punti da 32 a
34 delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre
2002 e la dichiarazione del Consiglio GAI del 19 dicembre 2002, a seguito del
naufragio della petroliera Prestige, in particolare,
testimoniano la determinazione dell’Unione ad adottare
tutte le misure necessarie per evitare che si riproducano danni ambientali di
tale gravità.
(3) A
tal fine, come già sottolineato dalla Commissione nella comunicazione al
Parlamento europeo ed al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza marittima
in seguito al naufragio della petroliera Prestige, le
legislazioni degli Stati membri dovrebbero essere ravvicinate.
(4) La
direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di
sanzioni per le infrazioni (3), e la presente decisione quadro, che integra la
direttiva 2005/35/CE con norme particolareggiate in materia penale, mirano a
conseguire detto ravvicinamento.
(5) La
presente decisione quadro, basata sull’articolo 34 del trattato sull’Unione
europea, costituisce lo strumento adeguato per imporre agli Stati membri
l’obbligo di prevedere sanzioni penali.
(6) Data
la natura specifica della condotta, si dovrebbero introdurre sanzioni
applicabili in generale alle persone giuridiche.
(7) La
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, firmata da tutti
gli Stati membri e della quale la Comunità europea è parte, riveste un
carattere particolarmente importante nel contesto della cooperazione.
(8) Al
fine di garantire la migliore cooperazione possibile tra gli Stati membri,
dovrebbe essere assicurata una rapida comunicazione delle informazioni da uno
Stato membro all’altro. Occorre a tal fine designare ed individuare dei punti
di contatto.
(9) Poiché
gli scopi della presente decisione quadro non possono essere realizzati in
misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa del carattere
transfrontaliero dei danni che possono derivare dai comportamenti considerati,
essere realizzati meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito
dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario
per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità
sancito nello stesso articolo.
(10) La
presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e i principi
riconosciuti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e rispecchiati
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(11) La presente decisione quadro non contiene un obbligo esplicito per gli Stati membri che confinano con stretti usati per la navigazione internazionale e soggetti al regime del passaggio in transito, previsto nella parte III, sezione 2, della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, di istituire una giurisdizione per i reati commessi in tali stretti. La giurisdizione per detti reati dovrebbe essere istituita conformemente al diritto internazionale e, in particolare, all’articolo 34 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare.
(12) L’applicazione pratica delle
misure adottate dagli Stati membri per attuare la presente decisione quadro dovrebbe
essere verificata dalla Commissione, che tra cinque anni, a partire dalla data
di attuazione della presente decisione quadro, dovrebbe presentare una
relazione al Consiglio. Tale relazione può contenere proposte appropriate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della presente decisione quadro
si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2005/35/CE.
Articolo 2
1. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, della presente
decisione quadro, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché
un’infrazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2005/35/CE sia considerata un reato penale. 2. Il paragrafo 1 non si applica a membri
dell’equipaggio per quanto riguarda infrazioni che avvengono negli stretti
utilizzati per la navigazione internazionale, nelle zone economiche esclusive e
in alto mare, qualora siano soddisfatte le condizioni fissate nell’allegato I, regola 11, lettera b), o nell’allegato II,
regola 6, lettera b), della convenzione MARPOL 73/78.
Articolo 3
Ciascuno Stato membro, in conformità con il diritto
nazionale, adotta le misure necessarie a fare sì che il favoreggiamento, la
complicità o l’istigazione nella commissione di un reato di cui all’articolo 2 siano punibili.
Articolo 4
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie
affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 siano
punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che
comprendono, almeno per i casi gravi, sanzioni penali privative della libertà
di durata massima compresa tra almeno uno e tre anni.
2. In casi di minore gravità, in cui l’atto commesso non
produce danni alla qualità dell’acqua, uno Stato membro può prevedere sanzioni
di natura diversa da quelle stabilite al paragrafo 1.
3. Le sanzioni penali di cui al paragrafo 1 possono essere
corredate di altre sanzioni o misure, in particolare
sanzioni pecuniarie o, per una persona fisica, il divieto di esercitare
un’attività che richiede un’autorizzazione o approvazione ufficiale o di
fondare, gestire o dirigere una società o una fondazione, allorché i fatti che
hanno condotto alla sua condanna inducano a temere che possa essere nuovamente
intrapresa un’iniziativa criminale analoga.
4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie
affinché il reato di cui all’articolo 2, se commesso deliberatamente, sia
punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno cinque
e dieci anni, qualora il reato abbia causato danni significativi
ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di
queste e la morte o lesioni gravi a persone.
5. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie
affinché il reato commesso deliberatamente di cui all’articolo 2 sia punibile con una pena detentiva della durata massima
compresa tra almeno due e cinque anni nei seguenti casi: a) il reato ha causato
danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o
vegetali o a parti di queste; oppure b) il reato è stato commesso nell’ambito
delle attività di un’organizzazione criminale ai sensi dell’azione comune
98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della
partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione
europea (1), a prescindere dal livello delle sanzioni previsto in tale azione
comune.
6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie
affinché il reato di cui all’articolo 2, se commesso per grave negligenza, sia
punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno due e
cinque anni, qualora il reato abbia causato danni significativi
ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di
queste e la morte o lesioni gravi a persone.
7. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie
affinché il reato di cui all’articolo 2, se commesso per grave negligenza, sia
punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni, qualora il reato abbia causato danni
significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o
a parti di queste. 8. Per quanto
riguarda le pene detentive, il presente articolo si applica fatto salvo il
diritto internazionale e in particolare l’articolo 230 della convenzione delle
Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare.
Articolo 5
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie
affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati
di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro vantaggio da persone che agiscano a
titolo individuale o in quanto membri di un organismo della persona giuridica,
che detengano una posizione preminente in seno alla
persona giuridica, basata: a) sul potere di rappresentanza di detta persona
giuridica; o b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona
giuridica; o c) sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Oltre ai casi previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato
membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano
essere ritenute responsabili, qualora la mancata sorveglianza o il mancato
controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della
persona giuridica, del reato di cui all’articolo 2 da parte di una persona
sottoposta all’autorità di tale soggetto.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei
paragrafi 1 e 2 non esclude l’avvio di procedimenti penali contro le persone
fisiche che abbiano commesso un reato di cui agli
articoli 2 e 3, abbiano istigato qualcuno a commetterlo o vi abbiano concorso.
Articolo 6
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie
affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 5,
paragrafo 1, siano applicabili sanzioni effettive,
proporzionate e dissuasive. Le sanzioni: a) includono
sanzioni penali o non penali che, almeno per i casi in cui la persona giuridica
è considerata responsabile dei reati di cui all’articolo 2, sono: i) di un
importo massimo compreso tra almeno 150 000 EUR e 300 000 EUR; ii) di un importo massimo compreso tra almeno 750 000 EUR e
1 500 000 EUR nei casi più gravi, inclusi almeno i reati commessi intenzionalmente
di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5; b) possono, per tutti i casi,
comprendere altre sanzioni diverse dalle sanzioni pecuniarie, tra cui: i)
l’esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; ii) il divieto temporaneo o permanente di esercitare
un’attività commerciale; iii) l’assoggettamento a
sorveglianza giudiziaria; iv) un provvedimento
giudiziario di liquidazione; v) l’obbligo di adottare misure specifiche volte
ad eliminare le conseguenze del reato che hanno dato luogo alla responsabilità
della persona giuridica.
2. Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, lettera a), e
fatta salva la prima frase del paragrafo 1, gli Stati membri in cui non è stato
adottato l’euro applicano, tra l’euro e la loro
moneta, il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea il 12 luglio 2005.
3. Uno Stato membro può attuare il
paragrafo 1, lettera a), applicando un sistema in base al quale la
sanzione pecuniaria è proporzionata alla cifra d’affari della persona
giuridica, al vantaggio finanziario ottenuto o sperato tramite la commissione
del reato o a qualsiasi altro valore connesso alla situazione finanziaria della
persona giuridica, purché tale sistema consenta di irrogare sanzioni massime
che siano almeno equivalenti agli importi minimi per le sanzioni massime
previsti nel paragrafo 1, lettera a).
4. Uno Stato membro che attui la
decisione quadro conformemente al paragrafo 3 notifica al segretariato
generale del Consiglio e alla Commissione che intende farlo. 5. Ciascuno Stato membro adotta i
provvedimenti necessari affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile
ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, siano
applicabili sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 7
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per
stabilire la propria competenza giurisdizionale, nella misura consentita dal
diritto internazionale, in relazione ai reati di cui
agli articoli 2 e 3, qualora il reato sia stato commesso: a) del tutto o in parte
nel suo territorio; b) nella sua zona economica esclusiva o in una zona
equivalente definita in base al diritto internazionale; c) a bordo di una nave
battente bandiera di tale Stato; d) da uno dei cittadini di tale Stato, se il
reato è punibile in base al diritto penale dello Stato nel cui territorio è
stato commesso o se il luogo in cui è stato commesso il reato non rientra in
nessuna giurisdizione territoriale; e) a vantaggio di una persona giuridica
avente la sede sociale nel suo territorio; f) fuori del suo territorio, ma
abbia causato o rischi di causare inquinamento nel suo territorio o nella sua
zona economica esclusiva, e la nave si trovi volontariamente nel porto o in un
terminale off-shore dello Stato membro; oppure g) in alto mare e la nave si
trovi volontariamente nel porto o in un terminale off-shore dello Stato membro.
2. Uno Stato membro può decidere di non applicare, o di applicare solo in particolari casi o circostanze, la regola
di competenza giurisdizionale di cui al: a) paragrafo 1, lettera d); b)
paragrafo 1, lettera e).
3. Gli Stati membri che decidono
di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne informano il segretariato
generale del Consiglio, indicando, in tal caso, le situazioni e le circostanze
specifiche alle quali si applica tale decisione.
4. Quando un reato rientra nella
giurisdizione di più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si
adoperano in modo da coordinare adeguatamente le loro azioni, specialmente
riguardo ai termini dell’azione penale e alle modalità di mutua assistenza.
5. I seguenti elementi di collegamento sono presi in
considerazione: a) lo Stato membro nel cui territorio, zona economica esclusiva
o zona equivalente è stato commesso il reato; b) lo
Stato membro nel cui territorio, zona economica esclusiva o zona equivalente si
manifestano le conseguenze del reato;
c) lo Stato membro nel cui territorio, zona economica
esclusiva o zona equivalente transita la nave dalla quale
è stato commesso il reato; d) lo Stato membro di cui l’autore del reato è
cittadino o residente; e) lo Stato membro nel cui territorio ha la sede sociale
la persona giuridica per conto della quale il reato è stato commesso; f) lo
Stato membro di bandiera della nave dalla quale è stato commesso il reato.
6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il
territorio include la zona di cui all’articolo 3, paragrafo 1,
lettere a) e b), della direttiva 2005/35/CE.
Articolo 8
1. Lo Stato membro che è a conoscenza di un reato cui si
applica l’articolo 2 o del rischio che sia commesso un tale reato che provoca o
potrebbe provocare un inquinamento imminente, ne informa immediatamente gli
altri Stati membri che potrebbero essere esposti ai danni di tale inquinamento,
nonché la Commissione.
2. Lo Stato membro che è a conoscenza di un reato cui si
applica l’articolo 2 o del rischio che sia commesso un tale reato che potrebbe
rientrare nella competenza giurisdizionale di un altro Stato membro, ne informa
immediatamente quest’ultimo. 3. Gli Stati membri notificano senza ritardo
allo Stato di bandiera, o a qualsiasi altro Stato
interessato, le misure adottate ai sensi della presente decisione quadro, ed in
particolare dell’articolo 7.
Articolo 9
1. Ciascuno Stato membro designa punti di contatto
esistenti o, se necessario, ne istituisce dei nuovi, specialmente per lo
scambio di informazioni, come precisato all’articolo
8. 2. Ciascuno Stato membro comunica
alla Commissione quale o quali dei suoi servizi svolge
o svolgono funzione di punto di contatto in conformità del paragrafo 1. La
Commissione comunica tale informazione agli altri Stati membri.
Articolo 10
Il campo d’applicazione territoriale della presente
decisione quadro è quello della direttiva 2005/35/CE.
Articolo 11
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
conformarsi alla presente decisione quadro entro il 12
gennaio 2007.
2. Entro il 12 gennaio 2007, gli Stati membri comunicano
al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle
disposizioni inerenti al recepimento nella
legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente
decisione quadro. Sulla scorta di tali informazioni e di una relazione
scritta redatta dalla Commissione, il Consiglio verifica entro il 12 gennaio
2009 in quale misura gli Stati membri abbiano adottato
le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.
3. Entro il 12 gennaio 2012, la Commissione, sulla scorta
delle informazioni fornite dagli Stati membri sull’applicazione pratica delle
disposizioni attuative della
presente decisione quadro, presenta al Consiglio una relazione e le
eventuali proposte che ritiene opportune e che possono comprendere proposte
intese a che gli Stati membri, in merito ai reati commessi nelle loro acque
territoriali o nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente, non
considerino che navi battenti bandiera degli altri Stati membri siano navi
straniere ai sensi dell’articolo 230 della convenzione delle Nazioni Unite del
1982 sul diritto del mare.
Articolo 12
La presente decisione quadro
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Fatto
a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.