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Articolo pubblicato su www.lexambiente.com
Il 13 ottobre 2003
il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato la direttiva 2003/87/CE,
che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione Europea.
- Il contenuto della Direttiva
Il campo d’applicazione della direttiva è
esteso alle attività ed i gas elencati nell’allegato I della direttiva stessa;
in particolare alle emissioni di anidride carbonica
provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione
dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, produzione di pasta per
carta, carta e cartoni.
La direttiva prevede un duplice obbligo per
gli impianti da essa regolati:
1) la necessità, per
operare, di possedere un permesso all’emissione in atmosfera di gas serra;
2) l’obbligo di rendere
alla fine dell’anno un numero di quote (o diritti) d’emissione pare alle emissioni di gas serra rilasciate durante l’anno.
Il permesso all’emissione di gas serra viene rilasciato dalle autorità competenti previa verifica
della capacità dell’operatore dell’impianto di monitorare nel tempo le proprie
emissioni di gas serra; le quote d’emissioni vengono rilasciate all’operatore di ciascun
impianto regolato dalla direttiva sulla base di un piano di allocazione
nazionale (ogni quota da diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di
carbonio equivalente) (1).
Una volta rilasciate, le quote possono
essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la
partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia
di soggetti terzi (intermediari, organizzazioni non governative, singoli
cittadini); il trasferimento di quote viene registrato
nell’ambito di un registro nazionale.
La resa delle quote d’emissione è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in
numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi.
Le emissioni reali utilizzati nell’ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato dall’operatore stesso e certificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti.
L'avvio del sistema di
scambio è fissato per il 1 gennaio 2005:
a tale riguardo la direttiva prevede che, da
questa data, nessun impianto che ricade nel campo di applicazione della stessa,
possa emettere gas a effetto serra, ossia
possa continuare ad operare, in assenza di apposita autorizzazione. La
direttiva stabilisce, inoltre, che entro il 28 febbraio 2005 a tutti gli
impianti che ricadono nel campo di applicazione della
direttiva siano rilasciate quote di emissioni di anidride carbonica per
consentire loro di partecipare allo scambio sul mercato comunitario.
- La normativa
italiana
Considerati i vincoli temporali imposti dalla direttiva, il
12 novembre 2004 è stato approvato il decreto legge 273/2004
(convertito in legge n. 316 del
30 dicembre 2004 ), finalizzato ad attivare le
procedure necessarie per autorizzare gli impianti ad emettere gas serra e
acquisire le informazioni necessarie per il rilascio delle quote di emissioni.
La legge stabilisce l'obbligo per i gestori degli impianti
che ricadono nel campo di applicazione della direttiva
di:
Il
Piano Nazionale di Allocazione, che attribuisce le
quote per il periodo 2005 - 2007, trasmesso il 21 luglio 2004, è stato
approvato dalla Commissione Europea il 25 maggio 2005, sia pur
condizionatamente al recepimento di alcune modifiche
richieste dalla Commissione.
- Le sanzioni
La Direttiva si occupa altresì delle sanzioni alle disposizioni in
materia di emission trading.
Si riporta di seguito il testo dell’articolo 16
(Sanzioni):
1. Gli Stati
membri determinano le norme relative alle sanzioni da
irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi
della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per
l'applicazione di tali norme. Le sanzioni devono essere
efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le
relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2003 e provvedono
poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.
2. Gli Stati
membri assicurano la pubblicazione dei nomi dei gestori che hanno violato i
requisiti per la restituzione di quote di emissioni
sufficienti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3.
3. Gli Stati
membri provvedono affinché il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di
emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno
precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per
ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto
il cui gestore non ha restituito le quote di emissione,
l'ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR. Il pagamento
dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo
di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente
a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative
alle emissioni dell'anno civile seguente.
4. Durante il
triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005, per ogni tonnellata di biossido di
carbonio equivalente emessa da un impianto per il quale il gestore non ha
restituito le quote di emissione, gli Stati membri
applicano un'ammenda di livello inferiore per le emissioni in eccesso, pari a
40 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore
dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni
corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle
quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.
Il menzionato decreto legge 273/2004 contiene
la seguente disposizione (art. 2-bis - Sanzioni):
1. Il gestore
che omette di presentare la domanda di autorizzazione
di cui all'articolo 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari
a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in
assenza di autorizzazione.
2. Il gestore
che fornisce informazioni false relativamente a quanto
richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto
costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in
eccesso alle quantita' cui avrebbe avuto diritto in
caso di dichiarazione veritiera.
3. Il gestore
che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di
cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto
costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in
difformità alle prescrizioni del presente decreto.
4. In tutti i
casi previsti dal presente articolo e' ordinata la
chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal
presente decreto.
5. Le sanzioni
di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto
della provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione. Avverso il
provvedimento che dispone le sanzioni amministrative pecuniarie e' esperibile
il giudizio di opposizione previsto dalla normativa
vigente.
6. Le sanzioni
previste dal presente articolo si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la violazione
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.
7. Le sanzioni
previste dal presente articolo si applicano fino alla
data di entrata in vigore della legge di recepimento
della direttiva 2003/87/CE".
Il comma 1 fa riferimento all’art 1 del d.l., ai sensi del quale è necessaria
l’autorizzazione per l’emissione di gas ad effetto serra.
Il comma 2 richiama l’art 5 della Direttiva, che stabilisce il contenuto della domanda diretta
ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra, la quale deve descrivere quanto segue:
a) l'impianto e le sue attività compresa
la tecnologia utilizzata;
b) le materie prime e secondarie il cui impiego è
suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato I;
c) le fonti di emissioni di
gas dell'impianto elencate nell'allegato I, e
d) le misure previste per
controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma
dell'articolo 14.
Il comma 3 presidia, infine, il disposto di cui all’art 2 del d.l., che impone ai gestori di
comunicare le informazioni necessarie ai fini dell’assegnazione delle quote di
emissione per il periodo 2005-2007.
- Alcune osservazioni sul regime sanzionatorio
Innanzitutto, il “gestore” sanzionabile può essere una persona fisica o
giuridica, ai sensi della Direttiva.
In secondo luogo, sembrerebbero previste soltanto sanzioni amministrative
pecuniarie: in realtà in tutte le ipotesi considerate si applica
– senza discrezionalità alcuna da parte del Prefetto – la sanzione accessoria
(di tipo interdittivo) della chiusura dello
stabilimento.
Appare problematica la
previsione automatica della chiusura dello stabilimento “In tutti i casi previsti dal presente articolo … fino al regolare
adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto”.
Ad avviso di chi scrive la chiusura non può essere disposta in via
cautelare, nelle more cioè della procedura sanzionatoria (che, appunto, è volta ad accertare la
responsabilità in ipotesi sanzionabile). A favore di questa interpretazione
depone l’art 20 comma 2 della legge 689/1981, ai sensi del quale le sanzioni
amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il
giudizio di opposizione (salva l’ipotesi della confisca).
Vengono poi fatti salvi i casi in cui la
condotta del gestore integri gli estremi di un reato.
In particolare può venire in gioco la fattispecie di truffa aggravata ex
art 640 comma 2 c.p. (commessa in danno di ente
pubblico), se sussiste un quid pluris rispetto alla mera falsa dichiarazione, che
consenta di configurare gli artifizi e raggiri necessari (2).
Va pure rilevato che la Direttiva prevede anche la pubblicazione dei nomi
dei gestori “che hanno violato i
requisiti per la restituzione di quote di emissioni
sufficienti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3”; tale sanzione
accessoria, con evidente finalità stigmatizzante, non è stata riprodotta nella
normativa italiana.
Si applica poi la legge n. 689 del 1981, che prevede l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione
del Prefetto, dinanzi al Tribunale (art 22 bis comma 2 lett. d);
anche se il rinvio è solo all’opposizione, devono ritenersi richiamate –
nei limiti della compatibilità - le disposizioni fondamentali della normativa de qua.
In particolare interessa in questa sede l’art 6 comma 3
della legge 689, se il fatto è commesso dal rappresentante o dal dipendente di
una persona giuridica: in questa ipotesi sussiste un obbligo in solido di quest’ultima, al pagamento della sanzione, con diritto di
regresso verso il responsabile.
Infine va ribadito il carattere precario della
normativa in esame: la legge Comunitaria 2004 (legge 18 del 2005) delega infatti
il Governo al recepimento della Direttiva in
questione.
(Maurizio Arena)
(1)
Il piano di
allocazione nazionale viene redatto in conformità ai criteri previsti
dall’allegato III della direttiva stessa; questi ultimi includono coerenza con
gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle
emissioni, con il potenziale di abbattimento e con i principi di tutela della
concorrenza; il piano di allocazione prevede l’assegnazione di quote a livello
d’impianto per periodi di tempo predeterminati.
(2) Si tratta di un rapporto analogo a quello
intercorrente tra l’art 316 ter (Indebita percezione
di finanziamenti pubblici) e l’art 640 bis (Truffa per il conseguimento di
erogazioni pubbliche) c.p.