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La circolare n. 590 del 2001 del Ministero della Giustizia

.. All’indomani dell’entrata in vigore del d.lg. n. 231 del 2001, il Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Penali - ha diramato la circolare n. 590 del 10 agosto 2001, relativa alle annotazioni dei dati relativi alle persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica ai sensi del suddetto d.lg., nei registri di cui al d.m. 30 settembre 1989 e successive modificazioni. L’orientamento è chiaro: non verranno istituiti nuovi registri per i procedimenti relativi agli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Dovranno essere utilizzati gli ordinari registri penali, tanto nell’ipotesi di simultaneus processus che di trattazione separata ex art 38 d.lg. 231. Secondo la circolare è comunque importante che le annotazioni nei vari registri evidenzino sempre che si tratta di procedimento a carico dell’ente per la responsabilità amministrativa ai sensi del d.lg. 231, magari con un’apposita sigla identificativa (ad es.: “proc. ai sensi del d.lg. 231/2001” o simile). Fino a quando non sarà disponibile la nuova versione del programma Re.Ge. (ndr: la nuova versione è disponibile dal mese di ottobre 2001, come comunicato dall’Ufficio del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati dello stesso Ministero) per la tenuta dei registri in forma automatizzata, le annotazioni potranno essere riportate nei registri automatizzati utilizzando il campo relativo alle note delle iscrizioni da effettuare. Nell’ipotesi di registri cartacei, si segnalano alcune peculiarietà. 1. Il P.M. annoterà l’illecito nel registro “mod 21” (colonna 2, che si riferisce all’iscrizione della notitia criminis; colonna 8 per i dati identificativi dell’ente e la data della sua identificazione, se acquisiti successivamente all’annotazione); 2. il P.M. annoterà l’avvenuta archiviazione nel registro “mod. 21”, nella parte relativa alle richieste del PM (colonna 17); così pure la prescritta comunicazione al Procuratore Generale; 3. l’eventuale avocazione da parte del P.G. potrà essere annotata nel registro “mod. 8” (registro delle indagini avocate) I successivi sviluppi del procedimento andranno riportati degli ordinari registri, tenendo sempre conto che l’ente è equiparato all’imputato e dell’indagato. Il riferimento all’imputazione va tradotto in “contestazione” dell’illecito all’ente. La circolare fa riserva di ulteriori indicazioni, specialmente per quanto concerne la fase dell’esecuzione delle sanzioni amministrative. Si ricordi che il d.lg. n. 231 prevede che le indicazioni sulla “formazione e la tenuta dei fascioli degli uffici giudiziari” vengano adottate con regolamento ex art 17 comma 3 legge 400/1988. (Maurizio Arena)

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