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L'autocertificazione dell'assenza di sanzioni ex d.lg. 231

. L’art 49 del Testo Unico sul casellario giudiziale e sull’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (D.P.R. 313/2002), modifica l’art 46, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, aggiungendo, dopo la lettera bb), la seguente lettera: “bbb) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. In altri termini l’ente potrà autocertificare di non aver subito l’irrogazione di tali sanzioni. Ci si riferisce soltanto alle sentenze e ai decreti di condanna – solo i quali, a stretto rigore, “applicano” le sanzioni di cui al d.lg. 231 - o anche ai provvedimenti con i quali il giudice applica in via cautelare le sanzioni interdittive? La prassi sembra essersi orientata verso la seconda opzione. Infatti sono già numerosi i bandi di gara che fanno riferimento a questa nuova possibilità di autocertificazione. Solo a titolo di esempio è dato reperire ad esempio (B.U.R. Marche n. 37 del 24/4/03) l’avviso di gara dell’ANAS s.p.a. - Compartimento della Viabilità per le Marche. Ebbene i concorrenti, tra l’altro: “11.8 - (se società) non devono essere sottoposti a misure interdittive o cautelari di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 45 del D.Lg.vo 8.6.2001 n. 231.” Oppure, ancora, ai fini della partecipazione ad un’asta pubblica per la fornitura di arredi per una nuova scuola materna, si richiede un’ autocertificazione con cui si dichiara, tra l’altro: ”di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale e ai sensi del D.Lgs. 231/2001”. In quest’ultima ipotesi si limita – ancorché in modo non chiarissimo - il presupposto ostativo all’applicazione – definitiva o cautelare – del divieto di contrattare con la P.A.: quindi il soggetto dovrà dichiarare di non aver subito l’irrogazione della sanzione de qua, in via definitiva (ex art 16 comma 2) o cautelare (ex art 45). Infine, in altra gara, indetta dalla Regione Piemonte- A.S.L. N. 11, per la fornitura di suturatici meccaniche monouso occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte per il biennio 2003/2004, si richiede, tra i documenti da presentare: “7.2b) autocertificazione resa nelle forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000 o di norme comunitarie equivalenti , con la quale la ditta dichiari l'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui al D.Lg. 231/2001, inerenti la società, e di cui all'art. 9 del D.Lg. 402/98 ed elenchi le forniture analoghe effettuate nel triennio 1999/2001 con l'indicazione della denominazione, ragione sociale ed importi di fornitura” . Quest’ultima disposizione, peraltro, non brilla per chiarezza, in quanto non è corretto il riferimento alle “cause di esclusione” di cui al d.lg. 231. Insomma: oltre ai requisiti direttamente riguardanti la persona fisica, adesso comincia a diventare importante che anche l’impresa non venga coinvolta in reati ex d.lg. 231. In altri termini il d.lg. consente di definire un concetto di “moralità di impresa”, distinta dalla “moralità professionale” della persona fisica, direttamente rilevante nelle procedure per l’aggiudicazione di appalti e forniture. (Maurizio Arena)

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