News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.
IL RUOLO E LE RESPONSABILITA’ DELLE SOCIETA’ DI
REVISIONE CONTABILE
Il recente
caso Parmalat – che vede il coinvolgimento di una nota società di revisione - ci consente di fare il punto sul ruolo e sulle
responsabilità – allo stato e de iure condendo – delle società di
revisione contabile.
Le certificazioni delle società di revisione
possono, con tutta evidenza, (contribuire a) condizionare le scelte degli
investitori.
Come è stato incisivamente rilevato, la
società di revisione non dovrebbe essere cliente della società sotto revisione,
ma del mercato.
Esiste tuttavia un (neppur tanto) latente conflitto
d’interessi, in quanto é la stessa società a pagare i
propri revisori; è pertanto possibile che, in cambio di congruo compenso, si
richieda ai revisori di "chiudere un occhio" su alcune irregolarità
del bilancio.
PARTE PRIMA
- Sistema di controllo interno e revisione
contabile -
Il sistema di controllo interno della società può
essere definito, secondo lo standard internazionale di riferimento, quale
"processo che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza sulla
realizzazione degli obiettivi di efficacia ed
efficienza delle attività operative, di attendibilità delle informazioni
contabili ed extracontabili, sia per i terzi che a fini interni, di conformità
alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne e alla
salvaguardia dei beni aziendali”[1].
Secondo la dottrina e la prassi internazionale, gli obiettivi del
sistema di controllo interno aziendale si possono pertanto riassumere nei
seguenti:
a) tutela
dell’efficacia e dell’efficienza delle operazioni aziendali,
in conformità alle strategie, agli obiettivi e alle politiche aziendali, anche
ai fini della salvaguardia del patrimonio aziendale;
b) tutela
dell’attendibilità del sistema informativo aziendale,
nelle sue componenti finalizzate alla predisposizione del bilancio, sia in
quelle finalizzate alla predisposizione del reporting gestionale interno;
c) presidio
del rispetto della normativa applicabile all’attività
dell’impresa.
Si può, in definitiva, affermare che i tre obiettivi sopra citati
individuano i diversi aspetti del sistema di controllo interno aziendale:
-
controllo
di gestione;
-
controllo
amministrativo‑contabile;
-
controllo
di conformità alle leggi.
Alla luce della vigente normativa è possibile
rilevare gli “attori” interessati al funzionamento dei controlli interni e al
monitoraggio della loro funzionalità, quali:
a) l’alta direzione, il comitato per il
controllo interno (ove esistente) e i responsabili delle unità operative
aziendali, i quali rispondono del funzionamento e del miglioramento del sistema
di controllo interno in relazione agli obiettivi di economicità delle
operazioni, di attendibilità del sistema informativo aziendale e di conformità
alla normativa di riferimento;
b) il controllo di gestione,
preposto alla verifica del raggiungimento – da parte dell’azienda nel suo
insieme - degli obiettivi di economicità, mediante il monitoraggio dell’operato
delle diverse unità organizzative;
c) l’internal auditing, preposto, tra l’altro,
al monitoraggio della funzionalità del sistema di controllo interno aziendale;
d) il collegio sindacale, preposto alla
vigilanza sull’adeguatezza del sistema
di controllo interno aziendale[2];
e) la società di revisione,
fra i cui compiti rientra la valutazione dei controlli interni che presidiano
gli obiettivi di attendibilità del sistema informativo aziendale e di
monitoraggio dei rischi.
Per quel che interessa in questa sede, la società di revisione può offrire al collegio sindacale un riferimento
esterno e (pertanto, potenzialmente) indipendente rispetto all’alta direzione e
al comitato per il controllo interno, con particolare riguardo agli aspetti di
attendibilità del sistema amministrativo contabile.
Sul punto, l’art. 150 comma 2 del T.U.F n. 58/1998, prevede un’attività
di scambio di dati e di informazioni tra il collegio
sindacale e la società di revisione, per un efficace
espletamento dei rispettivi compiti.
Dal canto suo, la norma 2.4 dei “Principi di comportamento del collegio sindacale nelle società quotate” prevede, di conseguenza, che il collegio sindacale, nell’ambito dei propri compiti di vigilanza sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, consideri le risultanze del lavoro svolto dalla Società di Revisione[3].
Tuttavia pur considerando adeguato lo studio e la valutazione del sistema di controllo interno effettuati dalla società di revisione, il collegio sindacale potrà (e dovrà) svolgere autonome procedure di controllo, qualora le valutazioni effettuate dai revisori, con finalità principalmente di natura amministrativo – contabile, non siano ritenute sufficienti per i propri più ampi compiti di vigilanza.
In merito alle modalità operative, i menzionati Principi di comportamento
prevedono un maggior impegno all’inizio del mandato, al fine di acquisire
un’adeguata conoscenza della struttura organizzativa aziendale e per esaminare
i risultati del lavoro svolto dalla società di revisione.
Infatti
nel corso dell’incarico questa attività di vigilanza è sostanzialmente rivolta
ad accertare che le procedure di controllo interno e le disposizioni impartite
al riguardo, non siano cambiate e che gli eventuali punti di debolezza
segnalati siano stati superati[4].
E’ importante segnalare quanto
precisa la CONSOB in ordine al rapporto di
collaborazione tra collegio sindacale e società di revisione, che deve
svolgersi nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali.
A tale proposito il secondo
paragrafo della Comunicazione n. 97001574 del 20 febbraio 1997[5]
(Raccomandazioni in materia di controlli societari - Rapporti di collaborazione
tra Collegio Sindacale e Società di Revisione) così
recita:
“Non sempre le
informazioni utili per il controllo dell’amministrazione e la vigilanza
sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo possono essere acquisite
dal Collegio Sindacale nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo o mediante
l’attivazione dei poteri di indagine e di richiesta di notizie agli
amministratori.
Al riguardo, affinchè sia
garantita ai sindaci la massima visibilità sull’operato
degli amministratori, si raccomanda che il Collegio Sindacale richieda alla
Società di Revisione tutte le informazioni utili per il controllo di propria
competenza, con particolare riferimento a quelle relative al funzionamento del
sistema di controllo interno ed amministrativo – contabile, il cui fine è
proprio garantire la conformità degli atti di gestione all’oggetto sociale, la
salvaguardia del patrimonio e l’attendibilità dei dati contabili.
Le Società
di Revisione vorranno prestare la massima
collaborazione in tal senso”.
Quanto
sopra richiamato evidenzia che l’attività di
vigilanza del collegio sindacale sull’adeguatezza del sistema di controllo
interno prevede la considerazione del lavoro svolto e delle risultanze
raggiunte dalla società di revisione.
Ciò non
esclude, come già detto, che il collegio sindacale debba
procedere ad autonome valutazioni del sistema di controllo interno, non solo al
fine di verificare la bontà delle valutazioni effettuate dalla società di
revisione, ma soprattutto in considerazione dell’ampiezza dei suoi controlli,
che non si limitano al solo sistema contabile.
Occorre, infine,
segnalare che negli ultimi anni la tendenza internazionale delle società di revisione è quella di modificare l’approccio tradizionale
alla revisione contabile (c.d. “Business Audit”), basato sul concetto che la
redazione del bilancio d’esercizio è influenzata dai rischi di impresa e che
alla prevenzione e riduzione di tali rischi deve mirare il sistema di controllo
interno.
Il processo di revisione
deve quindi tendere all’anticipazione e valutazione di tali rischi e non alla
mera rilevazione o individuazione degli errori.
Del
resto l’approccio descritto viene sempre più spesso indicato nelle proposte di revisione presentate all’impresa e spesso esso diventa
motivo di scelta nell’assegnazione dell’incarico.
Il
collegio sindacale, avendo esaminato le proposte[6] in
sede di parere all’Assemblea in occasione del conferimento dell’incarico, potrà
pertanto considerare la società di revisione come
interlocutore di più ampio respiro, senza nulla togliere al contenuto della
propria attività di vigilanza.
Sulla problematica in esame va menzionato il nuovo
principio n. 260, approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
e dal Consiglio nazionale dei ragionieri (“Comunicazione di fatti e circostanze
attinenti la revisione ai responsabili delle attività
di governance”)[7].
Ebbene, nello
svolgimento del proprio mandato, i revisori devono comunicare ai responsabili
della governance, tra l’altro:
-
i disaccordi
con la direzione aziendale su questioni che, singolarmente o nel loro inseieme,
possono essere rilevanti per il bilancio e/o per la relazione del revisore sul
bilancio stesso;
-
rilevanti punti di
debolezza nel sistema di controllo interno, problemi connessi all’integrità
della direzione aziendale e frodi che la coinvolgono e ogni altro argomento che
richieda l’attenzione delle persone che hanno responsabilità di governance.
[CONTINUA]
(Maurizio Arena)
1) Definizione elaborata dal Committee of
Sponsoring Organizations della Commissione
Treadway (CO.S.O. Report), nel documento “Internal Control - Integrated
framework”, 1992. La Commissione è stata
istituita nel 1985 per individuare le cause dei falsi in bilancio e formulare
suggerimenti per arginare questo fenomeno; era patrocinata dall’American
Accounting Association, dall’American Institute of Certified Public
Accountants, dal Financial Executives Institute, dall’Institute of Internal
Auditors e dall’Institute of Management Accountants. Queste associazioni, successivamente alla presentazione del rapporto della Commissione
(1987), costituirono un gruppo di lavoro (appunto il Committee of Sponsoring
Organizations) che redasse il Rapporto in discorso. Il Rapporto è stato
tradotto ed adattato alla realtà italiana dal Progetto Corporate Governance per
l’Italia, il cui lavoro è stato raccolto in Il
sistema di controllo interno, Coopers e Lybrand, 1997.
2) Non è questa la sede per
approfondire le novità relative all’oggetto
del controllo sindacale nelle s.p.a., alla luce della riforma del diritto
societario. Tuttavia va evidenziato che, a decorrere dal 1 gennaio 2004, il
collegio sindacale dovrà vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto,
verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione e l’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché il suo concreto funzionamento; inoltre eserciterà il
controllo contabile nei casi in cui la società non abbia optato per un revisore
unico o per la società di revisione (normalmente nelle s.r.l.; in presenza di
un’apposita clausola statutaria nelle s.p.a.).
3) I Principi di Revisione
emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e
raccomandati dalla CONSOB alle Società di Revisione per la revisione dei
bilanci delle società quotate, prevedono, quale compito prioritario di tale
attività, che il revisore debba effettuare un adeguato studio e valutazione del
sistema di controllo interno dell’azienda.
4) Cfr. Principi di Comportamento del Collegio Sindacale
nelle società quotate – Allegato 4 – Struttura della verbalizzazione periodica
sull’attività di vigilanza svolta dal
Collegio Sindacale.
5) La circolare, benchè
antecedente la riforma contenuta nel D.Lgs. 58/1998, mantiene comunque una sua validità
di indirizzo.
6) L’art. 159 del D.Lgs. 24
febbraio 1998, N. 58 (“Testo Draghi”) “Conferimento e revoca dell’incarico”
prevede che l’incarico di revisione
debba essere deliberato dall’Assemblea previo parere del Collegio Sindacale
nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati.
7) La CONSOB ne ha raccomandato l’applicazione con decorrenza dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2003.