News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.
Importanti novità in arrivo dal Codice delle assicurazioni private, definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri, che entrerà in vigore il 1/1/2006.
Viene esteso alle
imprese di assicurazione e di riassicurazione il regime di favore già previsto
per le banche e gli intermediari finanziari dal d.lg.
197/2004.
L’art 266 (Responsabilità per
illecito amministrativo dipendente da reato), infatti, così recita:
“1.
Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n.
231,
nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà
comunicazione all’ISVAP. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero
ne faccia richiesta, viene sentito l’ISVAP, che ha
facoltà di presentare relazioni scritte.
2.
In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone,
anche d’ufficio, l’acquisizione dall’ISVAP di aggiornate
informazioni sulla situazione dell’impresa, con particolare riguardo alla
struttura organizzativa e di controllo.
3.
La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è
trasmessa per l’esecuzione dall’autorità giudiziaria all’ISVAP. A tal fine
l’ISVAP può proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo
presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di
salvaguardia della stabilità e di tutela degli
assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione.
4.
Le sanzioni interdittive indicate nell’articolo 9,
comma 2, lettere a)
e b),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in
via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione.
Alle medesime non si applica, altresì, l’articolo 15 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.
5.
Il presente articolo si applica, in quanto
compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o
di Stati terzi.”
Pertanto anche
in questo settore verrà coinvolta l’Autorità di vigilanza
preposta, non solo nel procedimento di accertamento, ma anche nella fase
esecutiva della sanzione.
Interessante
anche il successivo art 325 (Destinatari
delle sanzioni pecuniarie):
“1. Ad eccezione delle sanzioni di cui
al capo V, irrogate nei confronti delle persone
fisiche responsabili della violazione, le
sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari,
compresi i produttori diretti, responsabili della violazione.
2. Qualora
i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la
violazione è stata commessa da ropri dipendenti o
collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio,
la sanzione è comminata al dipendente o al collaboratore alla cui azione o
omissione è imputabile l’infrazione. L’impresa e l'intermediario ne rispondono
come responsabili civili, salvo rivalsa”.
In altri termini si sancisce, analogamente alla responsabilità per gli illeciti amministrativi di market abuse (art 187 quinquies T.U.F.), l’inversione dell’onere della prova a carico delle società: soltanto che, a differenza del T.U.F., lo schema di testo unico in esame fa permanere la responsabilità civile dell’impresa (salvo rivalsa).
Va infine rilevato che fino al prossimo 12 settembre è aperta alla consultazione la bozza di circolare ISVAP sui controlli interni e la gestione dei rischi, che abroga la precedente n. 366/1999.
(Maurizio Arena)