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Codice delle assicurazioni e responsabilità amministrativa dell'impresa



Novità per le imprese di assicurazione in materia di responsabilità e sanzioni.


Novità in arrivo dall’emanando testo unico sulle assicurazioni private

Importanti novità in arrivo dal Codice delle assicurazioni private, definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri, che entrerà in vigore il 1/1/2006.

Viene esteso alle imprese di assicurazione e di riassicurazione il regime di favore già previsto per le banche e gli intermediari finanziari dal d.lg. 197/2004.
L’art 266 (
Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato), infatti, così recita:

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all’ISVAP. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l’ISVAP, che ha facoltà di presentare relazioni scritte.

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d’ufficio, l’acquisizione dall’ISVAP di aggiornate informazioni sulla situazione dell’impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l’esecuzione dall’autorità giudiziaria all’ISVAP. A tal fine l’ISVAP può proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresì, l’articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.”

Pertanto anche in questo settore verrà coinvolta l’Autorità di vigilanza preposta, non solo nel procedimento di accertamento, ma anche nella fase esecutiva della sanzione.

Interessante anche il successivo art 325 (Destinatari delle sanzioni pecuniarie):

“1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari, compresi i produttori diretti, responsabili della violazione.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione è stata commessa da ropri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l’infrazione. L’impresa e l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa”.

In altri termini si sancisce, analogamente alla responsabilità per gli illeciti amministrativi di market abuse (art 187 quinquies T.U.F.), l’inversione dell’onere della prova a carico delle società: soltanto che, a differenza del T.U.F., lo schema di testo unico in esame fa permanere la responsabilità civile dell’impresa (salvo rivalsa).

Va infine rilevato che fino al prossimo 12 settembre è aperta alla consultazione la bozza di circolare ISVAP sui controlli interni e la gestione dei rischi, che abroga la precedente n. 366/1999.

(Maurizio Arena)

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