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Importanti novità in arrivo in materia di sanzioni e
di prevenzione degli illeciti dal Codice delle assicurazioni private (d.lg. 7 settembre 2005 n. 209),
che entrerà in vigore il 1/1/2006 e dalla regolamentazione dell’ISVAP.
1. Il Codice delle
assicurazioni
L’art 266 (Responsabilità per illecito
amministrativo dipendente da reato), infatti, così recita:
“1. Il pubblico
ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito
amministrativo a carico di un’impresa di assicurazione
o di riassicurazione ne dà comunicazione all’ISVAP. Nel corso del procedimento,
ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene
sentito l’ISVAP, che ha facoltà di presentare relazioni scritte.(1)
2. In ogni grado del
giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d’ufficio,
l’acquisizione dall’ISVAP di aggiornate informazioni
sulla situazione dell’impresa, con particolare riguardo alla struttura
organizzativa e di controllo.
3. La sentenza
irrevocabile che irroga nei confronti di un’impresa di
assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni
medesime, è trasmessa per l’esecuzione dall’autorità giudiziaria all’ISVAP. A
tal fine l’ISVAP può proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e
IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti
finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela
degli assicurati e degli altri titolari di crediti di assicurazione (2)
4. Le sanzioni interdittive indicate nell’articolo 9, comma 2, lettere a)
e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere
applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione
o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresì, l’articolo 15 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (3).
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi
secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.”
Viene pertanto esteso alle imprese
di assicurazione e di riassicurazione il regime di favore già previsto per le
banche e gli intermediari finanziari dal d.lg.
197/2004: le più invasive sanzioni interdittive non
possono essere applicate in via cautelare, ma solo con la sentenza di condanna.
Anche nel settore assicurativo verrà poi coinvolta
l’Autorità di vigilanza preposta, non solo nel procedimento di accertamento, ma
anche nella fase esecutiva della sanzione.
Sotto un distinto ma correlato profilo, è interessante anche il successivo art 325 (Destinatari delle sanzioni
pecuniarie):
“1. Ad eccezione delle sanzioni di
cui al capo V, irrogate nei confronti delle persone
fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono applicate
nei confronti delle imprese e degli intermediari, compresi i produttori
diretti, responsabili della violazione.
2. Qualora i soggetti di cui al
comma 1 dimostrino che la violazione è stata commessa
da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per
trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al dipendente o al
collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l’infrazione. L’impresa
e l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa”.
Insomma: la società dovrà dimostrare che l’infrazione è stata
commessa dal dipendente con abuso dei doveri d’ufficio e – si badi bene: si tratta di requisiti cumulativi – per trarne
personale vantaggio (4).
In altri termini si sancisce, analogamente alla responsabilità
per gli illeciti amministrativi di abuso di
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art 187 quinquies T.U.F.), l’inversione
dell’onere della prova a carico delle società: soltanto che, a differenza del T.U.F., il Codice in esame fa permanere la responsabilità
civile dell’impresa (salvo rivalsa).
2.
La circolare ISVAP sui controlli interni e la gestione dei rischi
La tematica dei controlli interni, dei
modelli di prevenzione dei reati e del sistema di risk
management sarà notevolmente interessato dalla prossima emanazione della
circolare ISVAP sui controlli interni e la gestione dei rischi, che abroga la
precedente n. 366/19995.
In questa sede si farà riferimento alla bozza che è stata resa nota per una pubblica consultazione sino al 12
settembre 2005.
2.1
Il sistema di controllo interno
L’organo amministrativo (consiglio di amministrazione
o il consiglio di gestione, secondo quanto previsto negli artt.
2380-bis, 2409-novies e 2409-septiedecies c.c.) ha la
responsabilità ultima del sistema dei controlli interni del quale deve
assicurare la costante completezza, funzionalità e efficacia, anche con
riferimento alle funzioni esternalizzate, in coerenza
con le dimensioni e la specificità operativa dell’impresa, nonché con la natura
e l’intensità dei rischi aziendali.
In particolare esso:
“a) approva la struttura
organizzativa dell’impresa nonché l’attribuzione di
compiti e responsabilità alle unità operative e agli addetti, curandone
l’adeguatezza nel tempo;
b) assicura che siano adottati e
documentati adeguati processi decisionali e che sia attuata una
appropriata separazione di funzioni;
c) approva, curandone
l’adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità,
avendo cura di evitare l’eccessiva concentrazione di poteri in un singolo
individuo o in pochi individui e ponendo in essere
strumenti di verifica sull’esercizio dei poteri delegati;
d) definisce le direttive in materia
di sistema dei controlli interni curandone il costante miglioramento e
l’adeguamento alla evoluzione dell’operatività
aziendale e alle condizioni esterne;
e) definisce e adegua nel tempo
le strategie e le politiche di assunzione, valutazione
e gestione dei rischi maggiormente significativi, in coerenza con il livello di
adeguatezza patrimoniale dell’impresa; sulla base dei risultati dei processi di
individuazione e valutazione dei rischi, fissa i livelli di tolleranza al
rischio e li rivede periodicamente;
f) verifica che l’alta direzione
implementi correttamente il sistema di controllo interno e di gestione dei
rischi secondo le direttive impartite e che ne valuti periodicamente la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia;
g) richiede di essere periodicamente
informato sulla efficacia e adeguatezza del sistema di
controllo interno e di gestione dei rischi e che gli siano riferite con
tempestività eventuali carenze o anomalie, siano esse individuate dall’alta
direzione, dalla funzione di revisione interna, dal personale, adottando con
tempestività idonee misure correttive”.
L’organo amministrativo è responsabile della promozione
di un alto livello di integrità e di una “cultura del controllo” che
sensibilizzi il personale, ad ogni livello e funzione, sulla importanza e
utilità dei controlli interni (art 8).
Per promuovere all’interno dell’impresa la correttezza operativa
ed il rispetto dell’integrità e dei valori etici da parte di tutto il
personale, sarà utile l’adozione di un codice etico che definisca
le regole comportamentali, disciplini le situazioni di potenziale conflitto di
interesse e preveda azioni correttive adeguate, nel caso di deviazione dalle
direttive e procedure approvate dal vertice o per il caso di infrazione della
normativa vigente e dello stesso codice etico (6).
Spetta poi all’ Alta direzione
(Amministratore delegato, il Direttore Generale, nonché l’alta dirigenza che
svolge compiti di sovrintendenza gestionale) l’attuazione, il mantenimento e il
monitoraggio del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione dei
rischi, in conformità con le direttive dell’organo amministrativo (art 6). In
particolare l’alta direzione:
“a) definisce in dettaglio la
struttura organizzativa della compagnia, i compiti e le responsabilità delle
unità operative e dei relativi addetti, nonché le
procedure decisionali in coerenza con le direttive impartite dall’organo
amministrativo; in tale ambito attua l’appropriata separazione di compiti sia
tra singoli individui che tra funzioni in modo da evitare, per quanto
possibile, l’insorgere di conflitti di interesse;
b) attua le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi fissate
dall’organo amministrativo, assicurando la definizione di limiti operativi e la
tempestiva verifica dei limiti medesimi, nonché il monitoraggio delle
esposizioni ai rischi e il rispetto dei livelli di tolleranza;
c) sottopone a continua verifica
il mantenimento della funzionalità, dell’efficienza e dell’efficacia
complessiva della struttura organizzativa, del sistema dei controlli interni e
di gestione dei rischi;
d) riferisce periodicamente
all’organo amministrativo sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei
controlli interni e di gestione dei rischi e comunque
tempestivamente ogni qualvolta siano riscontrate carenze o anomalie;
e) dà
attuazione alle indicazioni dell’organo amministrativo in
ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate
e/o apportare miglioramenti.”
Un ruolo decisivo è ovviamente affidato all’organo di controllo (collegio sindacale, il
consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione,
secondo quanto previsto negli artt. 2397,
2409-duodecies e 2409-octiesdecies c.c.).
Nell’ambito dei generali compiti che l’ordinamento attribuisce
all’organo di controllo particolare rilievo è riconosciuto alla vigilanza
sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società e del sistema di
controllo interno ed amministrativo-contabile e sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione (art 7). In particolare, l’organo di controllo:
“a) acquisisce, all’inizio del
mandato, conoscenze sulla struttura organizzativa aziendale ed esamina i
risultati del lavoro della società di revisione per la
valutazione del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo
contabile;
b) verifica l’idoneità della
definizione delle deleghe, nonché l’adeguatezza della
struttura organizzativa, prestando particolare attenzione alla separazione di
responsabilità nei compiti e nelle funzioni;
c) valuta l’efficienza e
l’efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al
sistema amministrativo contabile e all’operato della
funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della
necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità;
nell’ipotesi
in cui tale funzione sia stata ceduta in outsourcing
valuta il contenuto dell’incarico sulla base del relativo contratto;
d) mantiene un adeguato
coordinamento con la funzione di revisione interna;
e) cura il tempestivo scambio con
la società di revisione dei dati e delle informazioni
rilevanti per l’espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche
relazioni della società di revisione;
f) segnala all’organo
amministrativo le eventuali anomalie o debolezze della struttura organizzativa
e del sistema dei controlli interni indicando e sollecitando idonee misure
correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge, anche coordinandosi con
la società di revisione, periodici interventi di
vigilanza volti ad accertare se le carenze e/o anomalie segnalate siano state
superate e se, rispetto a quanto verificato all’inizio del mandato, siano
intervenute significative modifiche dell’operatività della società che
impongano un adeguamento della struttura organizzativa e del sistema dei
controlli interni;
g) in caso di società
appartenenti al medesimo gruppo assicura i collegamenti funzionali ed
informativi con i collegi sindacali delle altre imprese;
h) conserva una
adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della
successiva attività di verifica dell’attuazione delle eventuali misure
correttive.”
L’attività di monitoraggio è svolta anche con l’ausilio della
funzione di revisione interna (o "internal auditing")(7),
la quale ha lo scopo di monitorare e valutare l’efficacia e l’efficienza del
sistema dei controlli interni anche attraverso attività di supporto e di
consulenza alle altre funzioni aziendali.
Tale funzione deve presentare le seguenti caratteristiche (art
13):
“a.
la collocazione della funzione di revisione interna nell’ambito della struttura
organizzativa deve essere tale da garantirne l’indipendenza e l’autonomia,
affinché non ne sia compromessa l’obiettività di giudizio; ai soggetti preposti
alla funzione di revisione interna non devono essere affidate responsabilità
operative o incarichi di verifica di attività per le quali abbiano avuto in
precedenza autorità o responsabilità se non sia trascorso un ragionevole
periodo di tempo;
b.
il responsabile della funzione è nominato dall’organo amministrativo e deve
avere specifica competenza e professionalità per lo svolgimento dell’attività;
i compiti attribuiti al responsabile della funzione sono chiaramente definiti
ed approvati con delibera dell’organo amministrativo, che ne fissa anche
poteri, responsabilità e modalità di reportistica
all’organo amministrativo stesso;
c.
agli incaricati della funzione deve essere consentita libertà di accesso a
tutte le strutture aziendali e alla documentazione relativa all’area aziendale
oggetto di verifica, incluse le informazioni utili per la verifica
dell’adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni aziendali esternalizzate;
d.
la funzione deve avere collegamenti organici con tutti i centri titolari di
funzioni di controllo interno; il responsabile della funzione è dotato
dell’autorità necessaria a garantire l’indipendenza della stessa;
e.
la struttura deve essere adeguata in termini di risorse umane e tecnologiche
alle dimensioni dell’impresa ed agli obiettivi di sviluppo che la stessa
intende perseguire. L’ampiezza e la delicatezza dei compiti di revisione richiede che gli addetti abbiano competenze
specialistiche adeguate e che ne sia curato l’aggiornamento professionale.”
Vengono pure
previste disposizioni sullo svolgimento dell’attività di controllo (separazione
dei compiti, organizzazione dei sistemi informativi, gestione dei flussi
informativi e dei canali di comunicazione)
2.2
Il sistema di risk
management
Obiettivo ultimo del sistema di gestione dei
rischi è mantenere ad un livello accettabile, coerente con le disponibilità
patrimoniali dell’impresa, i rischi identificati e valutati (art 15).
Fermo restando che ciascuna impresa
procede alla più idonea catalogazione dei rischi secondo le proprie
specificità, vengono elencate le principali categorie di rischio che possono
interessare l’attività svolta:
“• il rischio
di assunzione: rischio tipico dell’impresa
assicurativa, derivante dalla sottoscrizione dei contratti di assicurazione,
associato agli eventi coperti, ai processi seguiti per la tariffazione
e selezione dei rischi, all’andamento sfavorevole della sinistralità
effettiva rispetto a quella stimata;
• il rischio
di riservazione: legato alla quantificazione di
riserve tecniche non sufficienti rispetto agli impegni assunti verso gli
assicurati;
• il rischio
di mercato: rischio di perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei tassi di cambio e dei
prezzi degli immobili;
• il rischio
di credito: rischio legato all’inadempimento contrattuale degli
emittenti degli strumenti finanziari, dei riassicuratori, degli
intermediari e di altre controparti;
• il rischio
di liquidità: rischio di non poter adempiere alle
obbligazioni verso gli assicurati e altri creditori a causa della difficoltà a
trasformare gli investimenti in liquidità senza subire perdite;
• il rischio
operativo: rischio di perdite derivanti da inefficienze di persone, processi e
sistemi, inclusi quelli utilizzati per la vendita a
distanza, o da eventi esterni, quali la frode o l’attività degli outsourcer;
• il rischio
legato all’appartenenza al gruppo: rischio di “contagio”, rischio derivante da
operazioni con parti correlate, ecc…
• il rischio
legale: rischio derivante dalla mancata conformità a leggi (8), regolamenti o provvedimenti
delle Autorità di vigilanza o da modifiche sfavorevoli del quadro normativo;
rischio legato a mutamenti degli orientamenti giurisprudenziali;
• il rischio
reputazionale: rischio di deterioramento
dell'immagine aziendale e aumento della conflittualità
con gli assicurati, dovuto anche alla scarsa qualità dei servizi offerti, al
collocamento di polizze non adeguate o al comportamento della rete di vendita”.
L’impresa deve raccogliere in via continuativa informazioni sui
rischi, interni ed esterni, esistenti e prospettici a cui è
esposta e che possono interessare tutti i processi operativi e le aree
funzionali (art 16). La procedura di censimento dei rischi e i relativi
risultati devono essere adeguatamente documentati.
I processi di individuazione e
valutazione dei rischi vanno effettuati su base continuativa, per tenere conto
sia delle intervenute modifiche nella natura e dimensione degli affari e nel
contesto di mercato, sia dell’insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di
quelli esistenti. Particolare attenzione va posta alla valutazione dei rischi
nascenti dall’offerta di nuovi prodotti o dall’ingresso in nuovi
mercati (9).
L’impresa istituisce all’uopo una funzione di risk
management, appropriata alla natura, dimensione e complessità dell’attività
(art 18), che:
“- concorre alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi;
- concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle
strutture operative e definisce le procedure per la
tempestiva verifica dei limiti medesimi;
- valida i flussi informativi necessari ad assicurare il
tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi e l’immediata rilevazione
delle anomalie riscontrate nell’operatività;
- predispone il reporting
nei
confronti dell’organo amministrativo, dell’alta direzione e dei responsabili
delle strutture operative circa l’evoluzione dei rischi e la violazione dei
limiti operativi fissati;
- verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con
l’operatività svolta dalla impresa”.
La collocazione organizzativa della
funzione di risk
management è lasciata all’autonomia delle imprese, nel rispetto del
principio di separatezza tra funzioni operative e di
controllo (10).
Per quanto riguarda il sistema dei controlli interni nell’ambito
dei gruppi assicurativi, esso deve essere finalizzato a mantenere l’equilibrio
economico, finanziario e patrimoniale delle singole società tenendo conto degli
effetti derivanti dall’appartenenza al gruppo.
Pertanto le imprese di assicurazione
con sede in Italia soggette alla vigilanza supplementare dell’ISVAP che
svolgono attività di direzione e coordinamento di altre società devono dotarsi
di un sistema di controllo interno e di procedure di gestione dei rischi atte a
realizzare l’equilibrio gestionale nelle relazioni tra le singole componenti
del gruppo. In particolare (11), dovranno essere previsti:
“- procedure formalizzate di
coordinamento e collegamento, anche informativo, con tutte le società
appartenenti al gruppo e per tutte le aree di attività;
- meccanismi di comparazione dei
dati contabili nei casi in cui appartengano al gruppo società aventi sede in
Paesi che adottano differenti schemi contabili;
- procedure di segnalazione e
contabili che consentano l’accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e
il controllo delle operazioni infragruppo;
- tutte le misure necessarie a
garantire la coerenza dei sistemi posti in essere in
tutte le imprese appartenenti al gruppo, al fine di consentire la
identificazione, la valutazione, il monitoraggio e il controllo dei rischi a
livello del gruppo assicurativo.”
(Maurizio Arena)
1 Trattasi dell’annotazione
della notizia di illecito amministrativo dipendente da
reato a carico dell’ente collettivo, che viene effettuata a margine
dell’iscrizione vera e propria nei confronti della persona fisica.
2 Si fa
riferimento alle sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e
della sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali
alla commissione dell’illecito.
3 L’art 15 d.lg. 231 prevede la possibilità di nomina di un
commissario giudiziale, in luogo dell’applicazione della sanzione, se quest’ultima potrebbe determinare l’interruzione
dell’attività di un ente che svolge un pubblico servizio ovvero rilevanti
ripercussioni sull’occupazione.
4 Anche se la violazione dei
doveri d’ufficio, ivi compresi – ad avviso di chi scrive - quelli indicati in
un apposito codice etico e di condotta, formalizzato
nel “modello di organizzazione, gestione e controllo” ex d.lg.
231, dovrebbe comportare automaticamente la non imputabilità dell’infrazione
all’interesse dell’ente.
5 La materia è disciplinata
dalle seguenti disposizioni:
- art. 20, comma 4, del d.lgs.
n. 174/1995 e art. 21, comma 4 del d.lgs.
n. 175/1995, i quali prevedono che le imprese vita e danni
con sede legale in Italia siano dotate di un’idonea organizzazione
amministrativa e contabile e dispongano di adeguate procedure di controllo
interno;
- art. 88 del d.lgs.
n. 174/1995 e art. 101 del d.lgs.
n. 175/1995 i quali richiedono alle sedi secondarie in Italia delle imprese con
sede legale in uno Stato terzo rispetto alla U.E. di
disporre di adeguate procedure di controllo interno;
- art. 5 del d.lgs.
n. 239/2001, il quale dispone che le imprese di assicurazione
appartenenti ad un gruppo, soggette alla vigilanza supplementare, instaurino
adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la
produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell’esercizio della
vigilanza supplementare in relazione ai rapporti con imprese controllate o
partecipate;
- art. 149, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 58/1998, applicabile alle imprese di assicurazione in forza dell’art. 4 del d.lgs. n. 343/1999, il quale dispone che il collegio
sindacale vigili sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società,
del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo
nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- art. 8 della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza
supplementare sulle imprese di assicurazione
appartenenti ad un gruppo assicurativo, come modificato dall’art. 28 della
direttiva 2002/87/CE (relativa alla vigilanza supplementare sugli enti
creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti
ad un conglomerato), il quale dispone che le imprese instaurino adeguati
meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno per l’accertamento,
la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni infragruppo;
- art. 9 della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulleimprese di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato, il quale richiede che le imprese pongano in
essere, nell’ambito del conglomerato finanziario, adeguati meccanismi di
controllo interno e gestione del rischio, ivi comprese valide procedure
amministrative e contabili.
E’ opportuno ricordare inoltre le seguenti disposizioni di
carattere particolare emanate dall’ISVAP in materia di sistema dei controlli
interni:
- provvedimento ISVAP n. 297 del 19 luglio 1996, che richiede,
quale elemento essenziale per l’utilizzo degli strumenti derivati, l’esistenza
di un adeguato sistema di controllo interno atto a permettere la verifica della
coerenza fra le operazioni effettuate e la strategia prefissata e l’esistenza
di un adeguato sistema di misurazione e gestione dei rischi gravanti sul
portafoglio;
- circolare ISVAP n. 358/D del 15 gennaio 1999, la quale, nel
disporre modifiche al sistema di segnalazioni trimestrali di vigilanza sulle
attività a copertura delle riserve tecniche, richiama la necessità di istituire
procedure di controllo interno in grado di verificare la rispondenza delle
scelte di gestione finanziaria con le strategie di investimento
stabilite dagli organi amministrativi, con particolare attenzione all’analisi
ed alla prudente gestione del rischio di controparte;
- circolare ISVAP n. 364/D del 24 febbraio 1999, la quale
dispone che gli organi e le funzioni di controllo interno debbano essere
attivamente coinvolti nei processi di monitoraggio della redditività
prospettica delle attività rappresentative delle riserve tecniche e dei livelli
di garanzia sui contratti di assicurazione sulla vita
e di capitalizzazione;
- circolare ISVAP n. 393/D del 17 gennaio 2000, inerente il collocamento dei prodotti assicurativi tramite Internet,
la quale dispone che le imprese si dotino di procedure di controllo interno
adeguate al soddisfacimento di tutte le esigenze richiamate con la detta circolare;
- circolare ISVAP 487/D del 24 ottobre 2002, relativa alla
distribuzione assicurativa tramite reti di produttori operanti con tecniche di multilevel
marketing la quale richiede
il possesso di adeguate procedure di controllo interno;
- circolare ISVAP 518/D del 28 novembre 2003 che istituisce il
registro dei reclami, affidandone la gestione e la rendicontazione al responsabile della funzione di
revisione interna;
- circolare ISVAP 533/D del 4 giugno 2004
concernente la distribuzione dei prodotti assicurativi, la quale pone l’accento
su alcuni aspetti del controllo della rete commerciale dell’impresa.
6 L’impresa dovrà attivare
adeguate forme di controllo sul rispetto degli standard etici fissati nel
codice.
7 Nel caso di
imprese nelle quali, per le ridotte dimensioni e le caratteristiche
operative, l’istituzione di una apposita funzione non risponda a criteri di economicità, la revisione interna può essere affidata in outsourcing,
purchè a società con sede in
Italia, previa comunicazione all’Istituto degli elementi che consentano di
effettuare una valutazione del rispetto dei criteri di economicità,
efficienza ed affidabilità. In tali casi l’affidamento a soggetti terzi deve
essere formalizzato in apposito contratto nel quale
devono essere regolati, comunque, i seguenti aspetti:
• obiettivi,
metodologie e frequenza dei controlli;
• modalità e
frequenza dei rapporti con l’organo amministrativo e l’alta direzione;
• possibilità
di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di
rilievo nell’operatività e nell’organizzazione della impresa
di assicurazione;
• accesso
completo ed immediato dell’ISVAP all’attività ed alla documentazione prodotta
dai soggetti terzi.
Va però rilevato che l’esternalizzazione
di funzioni aziendali può implicare rischi aggiuntivi per l’impresa che devono
essere controllati e gestiti in maniera adeguata. Relativamente
a tali funzioni il sistema dei controlli interni deve garantire
controlli di standard analogo a quelli che sarebbero attuati se l’attività
fosse svolta direttamente dall’impresa (art 12). In particolare l’impresa deve
adottare idonei presidi organizzativi e contrattuali che consentano
di monitorare costantemente le attività esternalizzate,
la loro conformità a norme di legge e regolamenti e alle direttive e procedure
aziendali, il rispetto dei limiti operativi e delle soglie di tolleranza al
rischio fissate dall’impresa e di intervenire tempestivamente ove l’outsourcer non
rispetti gli impegni assunti o la qualità del servizio fornito sia carente. A
tal fine è necessario che sia chiaramente individuato all’interno dell’impresa
il/i responsabile/i di tali attività di controllo.
8 Tra le quali si deve ricomprendere la mancata conformità al d.lg. 231/2001; nello stesso senso si esprime il Regolamento
della Banca d’Italia del 14 aprile 2005 sulla gestione collettiva del
risparmio.
9 Al fine di riconoscere
tempestivamente l’insorgere di rischi che possono danneggiare la situazione
patrimoniale ed economica o il superamento delle soglie di tolleranza fissate,
l’impresa definisce procedure in grado di costituire indicatori di inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei
rischi. E’ necessario che l’impresa predisponga, per le maggiori fonti di
rischio da essa identificate e ritenute più
significative, adeguati piani di emergenza.
10 Le imprese valutano se
utilizzare unità interne o avvalersi di strutture esterne (eventualmente di
gruppo), nel rispetto dei criteri già indicati. La funzione di risk
management, anche quando non costituita in forma di specifica unità
organizzativa, risponde all’organo amministrativo. Il collegamento tra la
funzione di revisione interna e quella di risk
management è definito e formalizzato dall’organo amministrativo.
11 L’ISVAP si riserva di emanare
istruzioni specifiche sul sistema dei controlli interni e di gestione dei
rischi all’interno dei conglomerati finanziari a seguito dell’entrata in vigore
del provvedimento di attuazione della Direttiva
2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle
imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un
conglomerato.