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Ancora sull'art 25 quater (Reati terroristici)



Numerose le problematiche poste dal rinvio ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico.

Come è noto, ai sensi dell’art 25 quater d

Come è noto, ai sensi dell’art 25 quater d.lg. 231, l’ente collettivo può essere punito in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal c.p. o da leggi speciali (comma 1), ovvero in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’art 2 della Convenzione di New York (comma 4) (1).

E’ importante notare come la stessa Convenzione, all’art 5, vincoli gli Stati ad introdurre forme di responsabilità punitiva della persona giuridica – legal entityin relazione alla commissione dei reati considerati da parte di soggetti del management o che esercitano funzioni di controllo.

In altri termini, non viene inserito, al livello testuale, il tradizionale correttivo dell’agire “nell’interesse o a vantaggio” dell’ente (for the benefit oppure on the behalf), fino ad oggi sempre presente negli strumenti internazionali.

Nulla quaestio, comunque, nel nostro ordinamento: l’inserimento nel d.lg. 231 postula senza dubbio l’applicazione dei principi generali di imputazione dell’illecito (ex artt 5, 6 e 7).

Come già evidenziato in questa Rivista, l’art 25 quater opera un rinvio generale “aperto” a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.

Se il delitto che di volta in volta verrà in considerazione è punito con l’ergastolo, all’ente si applicherà la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; se è punito con la reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria sarà compresa tra 200 e 700 quote.

Si è già avuto modo di scrivere che questo rinvio non è del tutto rispettoso del principio di legalità, pure ribadito dall’art 2 del d.lg. 231.

Inoltre l’art 25 quater rischia di introdurre una discrasia con gli altri reati che possono impegnare l’ente.

Non v’è chi non veda che in tutte le ipotesi di reato presupposto (artt 24, 25, 25 bis, 25 ter, 25 quinquies e, da ultimo, 25 sexies) il legislatore ha specificato quali fattispecie criminose possono coinvolgere l’ente.

Non solo: sono state previste le sanzioni per l’ente, in relazione ai vari reati.

Con questo intervento normativo invece si fa rinvio, non sufficientemente tipizzato, a tutti i possibili reati terroristici previsti dal codice penale, dalle leggi speciali e dall’art 2 della Convenzione.

Altra questione di rilievo: il riferimento alla finalità di terrorismo o di eversione deve esser fatto alle fattispecie in cui essa è espressamente prevista o anche ad ogni delitto connotato, di fatto, da tale finalità? Sul punto si impone un’interpretazione restrittiva: è solo la prima ipotesi a poter essere condivisa (2).

Inoltre la cornice edittale delle sanzioni per l’ente viene stabilita non in relazione ai singoli reati, ma in relazione all’entità delle pene in gioco di volta in volta.

In breve: non si conoscono con precisione le fattispecie che potranno coinvolgere l’ente ai sensi del combinato disposto degli artt 25 quater, 5, 6 e 7 d.lg. 231.

 

- La legge 31 luglio 2005 n. 155

In relazione ai reati-presupposto, va segnalata la legge 155/2005, la quale dispone (art 15) l’inserimento di tre fattispecie nel codice penale, il cui testo si riporta di seguito.

«Art. 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art. 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo). - 1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.».

Si applicano all’ente le sanzioni interdittive di cui all’art 9 comma 2 d.lg. per una durata non inferiore ad 1 anno (comma 2).

Infine, l’art 25 quater ripete - inutilmente - l’art 16 comma 3 in caso di c.d. impresa intrinsecamente illecita: ad essa sarà applicata l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

 

(Maurizio Arena)

 

(1) Tale disposizione obbliga gli Stati contraenti a punire tutti gli atti con i quali un soggettoby any means, directly or indirectly, unlawfully and willfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used in full or in part, ” al fine di:

-         compiere un atto che rappresenti un offesa secondo la lista di Trattati indicati in allegato alla Convenzione;

-         compiere un atto volto a provocare morte o lesioni ad un civile, o ad altra persona non coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell’atto è quello di intimidire un popolo o di costringere un governo o un’organizzazione internazionale a fare o a non fare qualcosa.

(2)  V. Iannini- Armone, Responsabilità amministrativa degli enti e modelli di organizzazione aziendale, Salerno, 2005, 50; in questo senso depone anche l’ultimo periodo del nuovo art 270 sexies, che fa riferimento alle condotte “definite” terroristiche.

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