News e approfondimenti su repressione e prevenzione del riciclaggio. Ogni due settimane su Linkedin.
Art. 1 (Finalità)
1.
In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito
dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati
a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni
Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire,
contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali
violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute
delle donne e delle bambine.
Art. 6 (Pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili)
1.
Dopo l’articolo 583 del codice penale sono inseriti i
seguenti:
«Art. 583-bis. -
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – Chiunque,
in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una
mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono
come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione
e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque,
in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine
di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili
diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo
o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è
diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve
entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di
cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il
fatto è commesso per fini di lucro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da
straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di
straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta
del Ministro della giustizia.
Art. 583-ter. –
(Pena accessoria). – La condanna contro l’esercente
una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo
583-bis importa la pena
accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della
sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri».
2.
All’articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le
parole: «da cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «dallo
straniero» e, al secondo periodo, le parole: «il cittadino straniero» sono
sostituite dalle seguenti: «lo straniero».
- Le
modifiche al d.lg. 231 (art
8)
Viene inserito l’art 25 quater. 1 nel d.lg.
231 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili):
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo
583-bis del codice penale si
applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione
pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel
caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è
altresì revocato l’accreditamento.
2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.
La legge in esame interviene sul
criterio oggettivo di imputazione: si prevede infatti la
punibilità dell’ente “nella cui struttura” è commesso il delitto.
Insomma, un’interpretazione rigorosa potrebbe condurre a ritenere non necessario il criterio dell’interesse/vantaggio: potrebbe essere considerato sufficiente il dato fattuale dell’effettuazione della mutilazione nella sua struttura.
Non v’è chi non veda che in questa ipotesi si tratterebbe di responsabilità oggettiva vera e propria.
(Maurizio
Arena)