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Tra gli emendamenti al disegno di legge all’esame della Camera A.C.1441-bis è stato inserito quello che si propone di modificare l’art 18 comma 2 d.lg. 231/2001 (pubblicazione sentenza di condanna).
L’attuale testo così recita:
1.
La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei
confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2.
La sentenza e' pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o
piu' giornali indicati dal giudice nella sentenza nonche' mediante affissione
nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3.
La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del
giudice, a spese dell'ente.
Nel nuovo testo le parole del comma 2: «uno o più giornali designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».
(Maurizio Arena)