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l decreto legislativo 27 gennaio 2010 , n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), nell'abrogare l'art 2624 e modificare l'art 2625 c.c., non effettua il coordinamento con l'art 25 ter del d.lg. 231.
Il decreto legislativo sulla revisione legale dei conti: profili di impatto sulla normativa 231
E’ stato pubblicato in G.U. del 23 marzo il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
Il d.lg. contiene alcune disposizioni penali che si riportano qui di seguito, direttamente rilevanti anche in relazione al d.lg. n. 231/2001: Art. 27 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale) 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo dell’ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto. Art. 28 (Corruzione dei revisori) 1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità. 2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell’organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell’esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità. 3. Si procede d’ufficio. Art. 29 (Impedito controllo) 1. I componenti dell’organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l’ammenda fino a settantacinquemila euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell’ammenda fino a settantacinquemila euro e dell’arresto fino a diciotto mesi. 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d’ufficio. Art. 30 (Compensi illegali) 1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell’organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila. 2. La stessa pena si applica componenti dell’organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto. Art. 31 (Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione) 1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065. Art. 32 (Disposizioni comuni) 1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà. 2. La sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell’organo di amministrazione, dei soci, e dei dipendenti della società di revisione legale per i reati commessi nell’esercizio della revisione legale è comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza. Alcune disposizioni del codice civile vengono di conseguenza modificate o abrogate (art 37). In particolare viene abrogato l’articolo 2624 (falsità nelle relazioni della società di revisione), mentre dall’articolo 2625 e dall’art 2635 vengono espunti tutti i riferimenti alla società di revisione e ai responsabili della revisione. Il mancato coordinamento con l’art 25 ter del d.lg. 231 Si consideri che: - l’art 25 ter (reati societari) richiama l’art 2624 c.c., ora formalmente abrogato. Le false dichiarazioni della società di revisione vengono spostate nel d.lg. in commento, all’art 27: non si tratta peraltro di semplice spostamento, ma anche di integrazione sostanziale della disposizione, che ora contempla la particolare ipotesi di reato da parte del revisore di “ente di interesse pubblico”. - L’art 25 ter richiama l’art 2625, che nella nuova versione non comprenderà più l’impedito controllo dei revisori, il quale viene spostato nel d.lg. in commento, all’art 29, il quale non è richiamato dall’art 25 ter. Insomma, si ripropone un problema già affrontato per il falso in prospetto (l’art 2623 c.c. è stato abrogato dalla legge 262/2005, ma l’art 25 ter non è stato aggiornato alla nuova fattispecie ex art 173 bis del TUF). In altri termini: l’art 25 ter opera un rinvio formale alle fattispecie introdotte dal d.lg. 61/2002 (riforma del diritto penale societario) oppure anche alle eventuali successive modifiche di quelle fattispecie (rinvio recettizio)? In ogni caso non si può non stigmatizzare l’eccessiva leggerezza del Legislatore, che, ancora una volta, ha dimenticato le notevoli implicazioni pratiche che possono derivare dal mancato coordinamento con il d.lg. 231. (Maurizio Arena)