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E' acquisizione pacifica che persona danneggiata può essere anche una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica.Pertanto la società che ritiene di aver subito una danno economicamente valutabile, causalmente riconducibile alla condotta criminosa dell'amministratore, può costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno.
E' vero che il giudice potrebbe non ritenere il danno una "conseguenza immediata e diretta" del reato posto in essere dalla persona fisica: ad esempio per i delitti contro la P.A. o, in futuro, nei delitti ambientali.
Tuttavia il problema teorico non esce intaccato da questa eventualità: quid iuris se la società intende costituirsi parte civile, quando è già stata individuata dal p.m. come "corresponsabile amministrativa" del fatto dell'amministratore?
Oppure è già stata ammessa come parte civile e poi - dopo l'instaurazione del processo a carico della persona fisica - il p.m. decide di "indagare" anch'essa?
Gli esiti, all'evidenza, potranno essere due, alternativi: o il reato è stato commesso nell'interesse della società oppure la società è estranea al reato dell'amministratore, anzi è stata danneggiata dal medesimo.
Nella prima ipotesi - sussistendo gli altri requisiti richiesti - la società verrà condannata; nella seconda, la società otterrà la condanna al risarcimento danni.
Ad avviso di chi scrive, se il processo accertasse la responsabilità amministrativa della società, la sua condotta di costituzione di parte civile potrebbe rilevare ai fini della determinazione della sanzione, nel quadro della valutazione della condotta processuale.
Comunque non vanno neppure trascurate le numerose complicazioni pratiche alle quali darebbe adito la presenza dell'ente nel processo in due vesti distinte e contrapposte.
- L'istruzione dibattimentaleQuest'ultima persona può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso (art 210 c.p.p.).
- I problemi derivanti dalla separazione dei processi
Nelle ipotesi in cui non fosse possibile la trattazione unitaria, si procederà alla separazione dei procedimenti, con notevoli difficoltà in ordine al collegamento probatorio comunque necessario.
Come è noto si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente quando il procedimento (nei confronti della persona fisica, ndr) e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'art 444 c.p.p., ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna (art 38 d.lg. 231).
Riassume incisivamente le problematiche poste dalla conduzione separata dei giudizi P. Ferrua (Dir. Pen. proc., 12/2001, 1480):
"... il passaggio da un processo all'altro non è automatico, ma subordinato alle rigorose condizioni fissate dall'art 238 c.p.p. e, in particolare, alla regola per cui i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione (comma 2 bis); situazione che per l'ente potrebbe avverarsi solo in quanto avesse già partecipato come responsabile civile al processo contro la persona fisica".
Inoltre "anche la definizione di un processo con sentenza irrevocabile non determina necessariamente l'esito dell'altro, poiché l'efficacia del giudicato penale è limitata al giudizio civile, amministrativo e disciplinare; le sentenze acquisite ex art 238 bis c.p.p. devono essere valutate a norma degli artt 187 e 192 comma 3 c.p.p.".
Ad avviso di chi scrive, quanto più si equipara l'ente all'imputato e la relativa responsabilità a quella penale in senso stretto, tanto più si dovranno estendere all'ente le garanzie del giusto processo.
In primis la garanzia della terzietà-imparzialità del giudice, in concreto attuata con il sistema delle incompatibilità e gli istituti dell'astensione della ricusazione.
- La sentenza
Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo (art 66).
Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 (il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per prescrizione) e quando la sanzione e' estinta per prescrizione (art 67).
Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte (art 68).
Vale la pena ricordare ancora una volta l'art 8 del d.lg, che sancisce il principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente, la quale sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia;
Se invece l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali; in caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attivita' o le strutture oggetto della sanzione (art 69).
Si ricordi che nel caso di trasformazione, resta ferma la responsabilita' per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art 28); nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art 29); nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita' dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto (art 30)
Ebbene si stabilisce che nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile; la sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati (art 70)
(Maurizio Arena)