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La responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero

Il d.lg. 231 contiene una disposizione, ispirata al principio di universalità della giurisdizione, in base alla quale un ente può rispondere in relazione ai reati commessi all'estero (art 4).
Il d.lg. 231 contiene una disposizione, ispirata al principio di universalità della giurisdizione, in base alla quale un ente può rispondere in relazione ai reati commessi all'estero (art 4).
La relazione di accompagnamento sottolinea l'esigenza di non lasciare sfornita di sanzione un'ipotesi criminologica di frequente verificazione, per evitare facili elusioni della normativa.
Anzi si è voluta estendere la possibile responsabilità dell'ente anche al di fuori dei circoscritti casi in cui tale responsabilità consegua incondizionata alla commissione dei reati indicati nell'art 7 c.p.
- Presupposti generali:
-         reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da un soggetto apicale (art 5 d.lg. 231);
-         mancata adozione ed effettiva attuazione dei c.d. compliance programs. (art 6-7 d.lg. 231)
- Presupposti specifici (art 4 d.lg. 231):

1)      il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto apicale

2)      l'ente deve avere la sede principale in Italia

3)      l'ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.;

4)      se sussistono i casi e le condizioni indicate sub 3), l'ente risponde purche' nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto;

5)      infine, nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

E' senz'altro necessario puntualizzare il rinvio agli artt 7-10 c.p.
Ai sensi dell'art 7 c.p. è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che in territorio estero commette i seguenti delitti: delitti contro la personalità dello Stato; delitti di contraffazione del sigillo dello Stato ed uso del sigillo contraffatto; delitti di falsità in monete, in valori di bollo o in carte di pubblico credito; delitti commessi da pubblici ufficiali con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alle loro funzioni.
Ebbene tra tutti questi delitti, soltanto alcuni possono venire in rilievo ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente.
In relazione al principio di legalità ribadito dall'art 2 del d.lg. 231, rilevano i soli reati considerati dal decreto stesso, nella sezione III (artt 24 ss.), e precisamente:

1)       alcuni tra i delitti di falsità in monete e valori (artt 453 ss. c.p.), in quanto, come è noto, il d.l. 350 del 2001, convertito dalla legge 409/2001, ha esteso la responsabilità dell'ente ad alcune fattispecie di falso nummario (art 25 bis d.lg. 231);

2)       alcuni tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt 314 ss. c.p.), i soli ab initio rilevanti nel sistema di responsabilità dell'ente (cfr. art 11 legge 300 del 2000; art 25 d.lg. 231).

Esemplificando: se il soggetto apicale - cittadino italiano o straniero - commette all'estero uno tra questi delitti nell'interesse dell'ente, quest'ultimo potrà essere sanzionato ai sensi del d.lg. 231.
Va tuttavia precisato che per il secondo gruppo di delitti, il soggetto apicale deve rivestire la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: pertanto, in concreto, potranno essere coinvolti solo gli enti pubblici economici o gli enti privati che esercitano un pubblico servizio.
L'art 8 c.p. sancisce la punibilità del soggetto - cittadino o straniero - che commette un delitto politico all'estero: in questo caso occorre la richiesta del Ministro della Giustizia e la querela della persone offesa se necessaria.
In questa ipotesi c'è il problema preliminare della definizione di delitto politico.
La disposizione in esame contiene una definizione di delitto politico "agli effetti della legge penale", operando una distinzione tra delitto oggettivamente politico (quello che offende un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino) e delitto soggettivamente politico (quello comune commesso in tutto o in parte per fini politici).
A tutt'oggi il d.lg. 231 non sembra contemplare alcun delitto che possa qualificarsi "politico" e che quindi possa impegnare la società ai sensi dell'art 8 c.p.
A meno di non pensare che i delitti di malversazione in danno delle Comunità Europee (316 bis), di indebita percezione di contributi dalle Comunità Europee (art 316 ter), di truffa in danno delle Comunità Europee (art  640 bis), in quanto inerenti alla partecipazione dell'Italia alla Comunità europea e al contesto internazionale, rivestano tale carattere.
Se così fosse, ove, ad esempio, il soggetto apicale - cittadino o straniero - ottenesse in modo fraudolento all'estero un finanziamento dalle C.E. nell'interesse dell'ente, quest'ultimo potrebbe risponderne secondo la legge italiana (beninteso con le dovute condizioni di procedibilità).
L'art 9 c.p. stabilisce che il cittadino che commette all'estero un delitto punito con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni è punito secondo la legge italiana, se si trova nel territorio dello Stato (comma 1).
Potrebbero pertanto rilevare ad esempio, la concussione, la corruzione in atti giudiziari e l'ipotesi di falso di cui all'art 453 c.p..
Se la pena è inferiore occorre la richiesta del Min Giustizia o la querela della persona offesa (comma 2).
Se si tratta di delitto in danno delle Comunità europee o di Stato estero o di uno straniero, occorre la richiesta del Ministro, sempre che l'estradizione non sia stata concessa o accettata dallo Stato in cui ha commesso il reato (comma 3).
Pertanto se l'apice - cittadino italiano - commette all'estero un delitto tra quelli rientranti nelle previsioni dell'art 9, nell'interesse dell'ente, e si trova in Italia, anche l'ente verrà punito secondo la legge italiana (con o senza la richiesta del Ministro della giustizia, a seconda, come si è detto, della cornice edittale); ulteriori condizioni (negative) di procedibilità se il reato è commesso in danno di uno Stato estero ecc..
L'art 10 c.p. concerne il delitto comune dello straniero all'estero: se costui commette un reato a danno dello Stato o del cittadino, punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, è punito secondo la legge italiana su richiesta del Ministro della Giustizia o su querela della p.o.
Ad esempio: se il soggetto apicale - di cittadinanza straniera - commette all'estero un delitto contro la P.A. o contro il patrimonio della P.A., nell'interesse dell'ente, quest'ultimo potrà essere punito secondo la legge italiana (con le dovute condizioni di procedibilità).
Se il delitto è in danno della C.E., di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito su richiesta del Ministro, se si trova nel territorio dello Stato, se il delitto è punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni e se l'estradizione non è concessa o non è accettata dallo Stato in cui ha commesso il delitto o da quello cui appartiene.
E' utile ricordare che nei casi di cui all'art 6 c.p. la persona fisica è giudicata nuovamente in Italia, anche se è stata giudicata all'estero.
Nei casi di cui agli artt 7- 10 a tal fine occorre la richiesta del Ministro della Giustizia (art 11 c.p.).
(Maurizio Arena)

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