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Una questione interessante riguardo alla difesa dell'ente nel procedimento penale, concerne la possibilità dell'ente stesso di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Una questione interessante riguardo alla difesa dell'ente nel procedimento penale, concerne la possibilità dell'ente stesso di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
In altri termini occorre chiedersi se si può configurare, come necessario presupposto, un ente "non abbiente", al quale lo Stato possa concedere la remunerazione del difensore (e degli eventuali investigatori e consulenti tecnici).
Il problema potrà concretamente porsi in un prossimo futuro, allorché siano tratti a processo gli enti senza fini di lucro, che non esercitano attività economica.
Il patrocinio a spese dello Stato è oggi compiutamente disciplinato dal recente T.U. delle disposizioni in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115), che riunisce e coordina tutte le disposizioni succedutesi nel tempo sull'istituto in questione.
In materia penale, come è noto, il patrocinio a spese dello Stato è regolato sin dal 1990 ( legge n. 217), ed ha subito numerose modifiche ad opera della legge n. 134 del 2001.
Ovviamente l'intero impianto normativo fa riferimento alla possibilità di ammissione al beneficio della persona fisica ("cittadino non abbiente"), indagata, imputata, condannata, persona offesa dal reato, danneggiata che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile, civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
Nessun coordinamento è stato apportato rispetto all'introduzione nel nostro ordinamento della possibilità di processo penale alla persona giuridica.
Nulla è previsto pertanto per l'ente "imputato", ma nemmeno per l'ente che intenda costituirsi parte civile, in quanto soggetto danneggiato dal reato.
Il sistema appare contraddittorio se confrontato con la disciplina prevista per i giudizi civili ed amministrativi: in queste sedi è ammesso il beneficio per gli enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica - art 15 bis comma 2 legge 217 del 1990.
Sia sufficiente menzionare Tribunale Nocera Inferiore, ordinanza del 21 novembre 2001, reperita sulla rivista "Lexambiente.com", che appunto non ammette al beneficio del patrocinio a spese dello Stato l'Associazione Legambiente Campania ONLUS, parte civile in quel processo.
Invero si ha notizia di diversi orientamenti: ad esempio il G.I.P. del Tribunale di Trento, con ordinanza del 6 novembre 2001, ha interpretato estensivamente l'art 15 bis comma 2 "per non incorrere in irragionevoli disparità di trattamento tra chi esercita l'azione civile in via autonoma e chi esercita l'azione civile in via incidentale nel giudizio penale": di conseguenza ha ammesso al beneficio la ONLUS "Cittadinanza attiva Tribunale dei diritti del malato".
Per completezza va segnalato il disegno di legge C 2338, presentato il 13 febbraio 2002, che estende il patrocinio a spese dello Stato alle associazioni senza fini di lucro, in materia penale (quali persone danneggiate dal reato).
Si sta comunque parlando di ammissione al beneficio dell'ente nella qualità di persona danneggiata dal reato.
Quid per l'ente indagato? Avrà diritto al patrocinio?
Ad avviso di chi scrive, la futura risposta giurisprudenziale dovrebbe essere positiva ove si seguisse il seguente ragionamento.
All'ente sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni processuali del c.p.p. relative all'indagato/imputato (art 35 d.lg. 231).
Tra queste disposizioni c'è l'art 98 c.p.p., ai sensi del quale l'indagato/imputato può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio del non abbiente.
Come visto la legge de qua non prevede espressamente la possibilità di ammettere al beneficio enti o associazioni in sede penale.
Tuttavia l'ammissione al beneficio potrebbe avvenire sulla base di un'interpretazione estensiva/evolutiva della normativa
Tale interpretazione deve tener conto innanzitutto dell'art 111 Cost, nella parte in cui prescrive che la persona accusata di un reato disponga delle "condizioni necessarie" per preparare la sua difesa.
Dovrà trattarsi, come detto, di enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.
Pertanto non potranno essere ammesse le società (cfr. art 2247 c.c.).
Da valutare la possibilità di ammissione delle società cooperative, in quanto lo scopo mutualistico che le caratterizza può coesistere con quello lucrativo.
Potranno goderne le associazioni di volontariato (legge 266/1991, in particolare ai sensi dell'art 3 comma 2 ), per i caratteri loro propri.
Così pure le c.d. ONLUS, quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale (d.lgs. 460/1997), considerando anche l'obbligo di reimpiegare gli utili per la realizzazione delle loro attività e di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS in caso di scioglimento.
Non sono ONLUS, per espressa esclusione legislativa, i partiti e i movimenti politici, le associazioni di categoria e di datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.
Dovrebbero beneficiare del patrocinio anche le associazioni di promozione sociale (legge n. 383 del 2000), in virtù dell'assenza di finalità di lucro , della circostanza che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati e dell'obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione a favore di attività istituzionale.
L'ente ha diritto ad un solo difensore, quindi, sotto questo profilo non ci sarebbe alcuna necessità di ridurre il numero dei componenti del collegio difensivo, a differenza della persona fisica.
Va infine ricordato che l'art 40 del d.lg. 231 sancisce il diritto dell'ente, che sia privo di un difensore di fiducia, ad essere assistito da un difensore d'ufficio.
Pertanto nel caso di inutile esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali da parte del difensore d'ufficio, si applicherà l'art 32 comma 2 d.att. c.p.p.: il difensore verrà remunerato con le forme e le modalità previste dalla legge 217 del 1990.
(Maurizio Arena)