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Con la sentenza n. 29009, depositata il 4 luglio 2014, in tema di illecita concorrenza con minaccia o violenza ex art. 513-bis c.p., la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha preso posizione in ordine al significato da riconoscere all’espressione «atti di concorrenza».
L'art 513-bis (che è pure reato-presupposto ex art 25-bis.1 d.lg. 231/2001) recita:
chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
L’interpretazione dell’espressione «atti di concorrenza» è stata oggetto di dibattito all’interno della giurisprudenza di legittimità e, con la pronuncia in questione, la Corte ha ritenuto di condividere l'orientamento ai sensi del quale l’ art. 513-bis c.p. punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali (es: boicottaggio, storno di dipendenti o rifiuto di contrattare) attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l’altrui libera concorrenza poste in essere al di fuori dell’attività concorrenziale.
Gli atti di violenza o minaccia non tipicamente concorrenziali – con riferimento ai quali, cioè, la limitazione della concorrenza è solo il fine perseguito dall’agente – non rientrerebbero, dunque, nell’art. 513-bis c.p., ferma restando l’eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato (es: minaccia o estorsione).
Secondo il diverso orientamento, ai fini dell’integrazione del reato de quo, configurerebbe atto di concorrenza illecita qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell’esercizio della sua attività commerciale, industriale o produttiva.
Sul tema, anche in relazione ai profili di responsabilità ex d.lg. 231/2001, faccio rinvio ad un approfondimento a suo tempo pubblicato su questa Rivista: "Illecita concorrenza con violenza o minaccia (art 513-bis c.p.)".