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Il traffico di organi nel d.lg. 231/2001

Con la legge 11 dicembre 2016, n. 236 – in vigore dal 7 gennaio 2017 - è stato inserito nel codice penale l’art. 601-bis che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo.
E’ stata inoltre estesa a tali nuove fattispecie, nonché a quelle (già vigenti) relative al traffico di organi di persone defunte (artt 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91), la disciplina dell’associazione per delinquere di cui all’art 416 comma 6 c.p.

La responsabilità dell’ente

Ebbene: in seguito alla modifica dell’art 416 comma 6 c.p., il traffico di organi realizzato in forma associativa (rectius: l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi), può essere imputato ad un ente collettivo, ai sensi del d.lg. 231.
Come è noto, l’art. 24-ter prevede la possibilità di ritenere responsabile un ente collettivo in relazione ai “delitti di criminalità organizzata”.
L’art 416 comma 6 è richiamato dal comma 1, che prevede a carico dell’ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La lacuna della legge n. 236

Il traffico di organi (in particolare il nuovo art 601-bis c.p.) non è direttamente imputabile ad un ente collettivo, ma solo se costituisce reato-scopo di un’associazione per delinquere.
A differente soluzione è invece giunto il Legislatore per il contiguo delitto di cui all’art 601 c.p. (tratta di persone), il quale è imputabile all’ente ai sensi dell’art 25-quinquies.
Trattasi di lacuna non condivisibile, soprattutto alla luce della circostanza che la stessa Convenzione del Consiglio d’Europa sul traffico di organi del 9 luglio 2014 (non ancora ratificata dall'Italia) richiede la punibilità delle legal persons in relazione a tali fattispecie (art 11).

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